Art. 18 - Retribuzione
Corresponsione della
retribuzione
a) La retribuzione deve essere corrisposta ai
lavoratori nei termini e con le modalità
in atto nelle singole imprese.
Nel caso che l'impresa ritardi di oltre dieci
giorni il pagamento, decorreranno di
pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza
dalla scadenza di cui al comma
precedente; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione
del trattamento di fine rapporto e
dell'indennità di mancato preavviso.
All'atto
del pagamento della retribuzione verrà consegnato un prospetto in cui dovranno essere distintamente
specificati: il nome, cognome e
qualifica professionale del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole
voci e i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga o
stipendio, cottimo, assegni familiari, ecc.)
e l'elencazione delle trattenute.
Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o
timbro del datore di lavoro o di chi
ne fa le veci.
Tanto in pendenza del rapporto di lavoro, quanto
alla fine di esso, in caso di
contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore
la parte della retribuzione non
contestata, contro rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.
b)
La retribuzione normale sarà corrisposta a tutti
i lavoratori in misura mensile fermo
restando che il lavoro prestato dagli stessi e conipensato in base ai giorni
di effettiva prestazione e, nell'ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate.
Ai lavoratori che, nel corso del mese, avranno
prestato la loro opera per l'intero orario contrattuale di lavoro o che si
saranno assentati soltanto per ferie,
per festività, per congedo matrimoniale o per altre cause che comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidate l'intera retribuzione mensile.
In tal modo si intenderanno compensati oltre al
lavoro ordinario, le ferie, il congedo matrimoniale, le altre assenze
retribuibili e le testivita di cui
alle lettere b) e c) 11, escluse solo quelle coincidenti con la domenica. Ai lavoratori che abbiano
prestato la loro opera per un periodo
inferiore ad un mese, o comunque per parte dell'orario contrattuale, verrà
detratta la retribuzione afferente le ore non lavorate.
Le quote
relative alle ore normali non lavorate, o comunque non retribuibili nell'ambito dell'orario contrattuale,
saranno calcolate in base alla
retribuzione oraria ottenuta applicando il coefficiente orario (1/175) di cui al successivo punto 2.
c) In caso di distribuzione dell'orario normale di lavoro su
un arco di pi0 settimane come previsto alla
lettera C), punto 2), dell'art. 8:
— ai
lavoratori che, nel corso del mese, avranno prestato la loro opera per il particolare orario fissato in impresa
o che si saranno assentati solo per cause che
comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata l'intera retribuzione
mensile, intendendosi in tal modo compensate, oltre
at lavoro prestato, anche le assenze
retribuibili;
— ai lavoratori che, net corso del mese, avranno
prestato la loro opera per parte del particolare orario fissato in
impresa o che si saranno assentati per cause
che non comportano il diritto alla retribuzione,
le detrazioni saranno effettuate in ragione di 1/175 della retribuzione mensile
per ogni ora non lavorata o comunque non
retribuibile.
2)
Retribuzione oraria e
giornaliera
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la
retribuzione mensile per 175. La retribuzione giornaliera si ottiene
dividendo la retribuzione mensile per 25.
Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile quella prevista dal punto 1) dell'art. 15.
II coefficiente giornaliero (1/25) deve essere
adottato esclusivamente per la
corresponsione del trattamento economico per festività coincidente con la domenica e per i casi in cui il
Contratto fa ad esso espresso
riferimento.
Per gli Operatori di Vendita, già denominati
Viaggiatori o Piazzisti, la retribuzione giornaliera e ragguagliata a 8/175
della retribuzione mensile.
A tali effetti, salvo quanto diversamente disposto
dal presente CCNL, per retribuzione
mensile si intende quella costituita dagli elementi fissi.
Specificità settoriali: Abrasivi
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la
retribuzione di fatto per
173.
3)
Reclami
sulla retribuzione
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata
a quella indicata sul prospetto paga, nonché sulla qualità
della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento: il lavoratore
che non vi provvede perde ogni diritto per ciò che riguarda il denaro
contenuto nella busta paga o stipendio.
Gli errori di Pura contabilità dovranno essere contestati
dal lavoratore entro un anno dal giorno del pagamento affinché il
competente ufficio dell'impresa possa provvedere al regolamento
delle eventuali differenze.