Art. 21 - Trattenute per risarcimento danni
I danni che comportino trattenute per
risarcimento devono essere contestati at lavoratore non appena
l'impresa ne sia venuta a conoscenza.
Le trattenute per risarcimento danni
devono essere rateizzate in modo che la retribuzione mensile non
subisca riduzioni superiori al 10% del suo importo.