Art. 22 - Trasferta
1) Ai fini di quanto stabilito dal presente articolo si
considera in trasferta per servizio il lavoratore incaricato dall'impresa
di prestare la propria attività at di fuori della sede di lavoro
formalmente assegnata.
Al
lavoratore in trasferta, l'impresa e tenuta a corrispondere:
a) il
rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio con i normali mezzi di
trasporto;
b) il
rimborso delle spese di vitto e di alloggio - nei limiti della normalità
- quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare
tali spese;
c) il
rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per I'espletamento
della trasferta;
d) un'indennità
di trasferta pari al 50% della retribuzione giornaliera
(1/25) di cui al punto 1) dell'articolo 15, se Ia trasferta dura oltre le 12 e sino
alle 24 ore. Tale indennità viene ridotta at 20% quando l'invio in trasferta del lavoratore sia particolarmente frequente.
Se
la trasferta dura pii:( di 24 ore, l'indennità di cui sopra viene calcolata
moltiplicando la percentuale dovuta della retribuzione giornaliera per il
numero dei giorni di trasferta, a tal fine si considera giorno di trasferta
anche Ia frazione ultima di tempo superiore o pari a 12 ore.
II
trattamento di cui at punto d) assorbe anche l'eventuale compenso per anticipazioni e
impreviste protrazioni di orario richieste dalla trasferta. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo
oltre la durata del
l'orario
normale giornaliero, tali prestazioni devono essere remunerate come straordinario.
Nel caso in cui il lavoratore venga
inviato in trasferta per incarichi che richiedano la sua
permanenza fuori dalla normale residenza, per periodi superiori
ad un mese, l'indennità di cui al punto d) viene corrisposta, dopo il
primo mese, nella misura del 35% e, dopo il secondo
mese, nella misura del 20%.
Qualora la trasferta non abbia
comportato il pernottamento fuori sede, la retribuzione mensile di cui al punto
1) dell'art. 15, utile per calcolare le percentuali del 50% e del 20% di cui al
punto d), dovrà essere considerata al netto
della cifra di 232,41 euro.
L'indennità di cui al punto d) non fa parte della
retribuzione a nessun effetto del presente Contratto e non si cumula con
eventuali trattamenti
aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi peraltro al lavoratore la facoltà di optare per il
trattamento da esso ritenuto più
favorevole.
2) Per gli Operatori di Vendita in luogo delta normativa
sopra prevista le imprese applicheranno le seguenti disposizioni.
La
diaria fissa, escluse le spese di trasporto, costituirà ad ogni effetto
per il 50% parte integrante della retribuzione.
Nessuna diaria e dovuta all'Operatore
di Vendita quando e in sede a disposizione dell'impresa, nella città
ove egli risiede abitualmente. Qualora, però, durante i'anno non sia
stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto
contrattualmente, gli sarà corrisposta una indennità per i
giorni di mancato viaggio nella misura seguente:
a) se
ha residenza nella stessa sede dell'impresa, avrà un'indennità
nella misura di 2/5 della diaria;
b) se
invece l'Operatore di Vendita, con consenso dell'impresa, ha
la sua residenza in luogo diverso da
quello ove ha sede l'impresa
stessa, avrà diritto, oltre al
trattamento di cui sopra, al riconoscimento
delle maggiori spese sostenute per
la eventuale
permanenza nella città ove ha sede
l'impresa, per la esplicazione
dei
compiti affidatigli durante II periodo in cui viaggia.
Qualora
l'impresa non corrisponda la diaria, le spese sostenute e documentate
dall'Operatore di Vendita per vitto e alloggio nell'espletamento
della propria attività fuori delta città sede di deposito,
di filiale o di residenza contrattuale, sempre che lo stesso non possa
- per la distribuzione del suo lavoro - rientrare nella propria abitazione,
saranno rimborsate nei limiti della normalità. Lo stesso criterio
si applica a tutte le altre spese autorizzate dall'impresa.
Fermo
restando quanto previsto dal comma precedente, in sede aziendale
saranno individuati tra Direzione aziendale e RSU i criteri da
prendere a riferimento per la determinazione della misura dei rimborsi
spese.
Specificità settoriali:
Lubrificanti e GPL
La presente regolamentazione si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2003.
In luogo del trattamento previsto al punto d) del
paragrato 1 (50%, 35%, e 20%), le aliquote da applicare sono
rispettivamente il 25%, 15%, 10%.
In relazione all'applicazione dell'istituto contrattuale
della trasferta, considerato il differente
trattamento previsto per il personale addetto alle vendite, le Parti si riservano di riesaminare la materia in
occasione della revisione della
struttura classificatoria dei settori.
Chiarimento a verbale
Quanto
sopra stabilito non modifica le intese aziendali che definiscono
condizioni per determinare il diritto all'indennità di trasferta.