CAPITOLO VI
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Art. 25 - CCNL e contrattazione aziendale
Le Parti assegnano al CCNL un ruolo
fondamentale e strategico non solo per l'evoluzione della normativa che regola i
rapporti di lavoro del settore ma anche per lo sviluppo di relazioni e di
politiche industriali funzionali alla crescita dell'impresa nel suo
complesso.
Le Parti sono impegnate a rafforzare
e sviluppare il sistema di relazioni industriali settoriale per
renderlo sempre più funzionale a migliorare la competitività delle imprese e a
rafforzare la professionalità dei lavoratori, l'occupazione e
l'occupabilità.
In tale ottica, al fine di
sostenere, anche a livello aziendale, un partecipativo modello
di relazioni industriali finalizzato alla ricerca di soluzioni condivise e
ispirate alla discussione, al confronto ed al dialogo continuo e aderente alle effettive esigenze emergenti a tale livello,
term° restando quanto previsto net Capitolo I Parte II - relazioni industriali
a livello aziendale - in materia di
informazione, i1 CCNL affida alla contrattazione
di secondo livello Ia opportunità di prevedere, attraverso l'iniziativa delle Parti aziendali:
— la costituzione di Osservatori aziendali (Capitolo I,
Parte II, n. 3);
— la
realizzazione di iniziative in tema di Responsabilità sociale (Capitolo I,
Parte III);
— gli
strumenti di sostegno del reddito e dell'occupazione offerti dal CCNL
(Capitolo I, Parte IV);
—
la utilizzazione del conto ore, anche con modalità
collettive, per finalità e modalità
aggiuntive a quelle espressamente previste dal CCNL (Art. 8, Iett. F).
— la
realizzazione di accordi per Ia sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia
degli impianti (Art. 45)
Fermo restando quanto sopra, le Parti hanno convenuto di
rimandare alla contrattazione aziendale:
— la
collocazione dei 28,5 giorni di riposo nell'orario annuo di lavoro
dei lavoratori turnisti 3x7 e 2x7 (Art. 8, Iett. B, n. 3,
2° comma);
— la
definizione di modalità attuative per una diversa distribuzione
dell'orario settimanale rispetto a quello in atto (Art.
8, lett. C);
—
la definizione di eventuali ulteriori ipotesi di
prestazioni eccedenti o
straordinarie, oltre quelle giustificate da necessità imprescindibili,
indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico (Art. 8, lett. E);
—
la definizione del Premio di partecipazione (Art.
26);
— la
individuazione di criteri e modalità per I'applicazione delta contrattazione secondo livello per contratto di
apprendistato, con‑
tratto di inserimento, contratto a tempo determinato e
prestatori di
lavoro in somministrazione a tempo determinato (Art. 3,
lett. A, B,
C, D).
Le Parti confermano il loro impegno a rendere il CCNL e
la contrattazione aziendale strumenti
moderni e adeguati a rispondere alle nuove esigenze delle imprese e dei lavoratori e sono impegnate per:
1)
una puntuale applicazione e gestione a livello
aziendale delle normative previste
dal CCNL che sono e devono essere esigibili per entrambe le Parti aziendali nei
termini e secondo le modalità individuate
e disciplinate dal CCNL,
2) una
contrattazione aziendale rispettosa delle regole e coerente con gli
indirizzi e le linee guida definite a livello nazionale.
In particolare le Parti sono impegnate a far si
che i premi di partecipazione di cui all'art. 26 del CCNL siano strettamente
collegati ai risultati di andamento
economico e di produttività,
3)
una contrattazione aziendale nella quale si tenga
in opportuna considerazione il tema
della Responsabilità sociale in merito at quale potrà anche essere
preliminarmente sottoscritto i1 Patto di Responsabilità sociale di cui alla Parte III del presente CCNL.
In questo ambito tra le Parti aziendali potrà
essere anche predisposto un piano
concordato su base annua o pluriennale volto a definire iniziative tese a sostenere e sviluppare la
Responsabilità sociale dell'impresa,
con la individuazione dei tempi, delle modalità di realizzazione e del relativo monitoraggio.
II piano di Responsabilità sociale e le iniziative
concordate dovranno essere trasmessi a cura delle Parti aziendali
all'Osservatorio Nazionale al fine di
consentire l'opportuno monitoraggio e valorizzare le migliori esperienze
realizzate, prevedendone la premiazione nell’'ambito
della Giornata Nazionale Sicurezza Salute Ambiente.
A tal fine le Parti si impegnano a definire
apposite linee guida per agevolare la
realizzazione di quanto sopra.
4)
la valorizzazione del ruolo del livello aziendale
di contrattazione. In questo ambito,
al fine di consentire alle Parti aziendali di cogliere condivise, specifiche opportunità e esigenze, utili
a sostenere e/o migliorare la competitività dell'impresa e la sua occupazione
in situazioni di congiuntura
particolari, e consentito di realizzare accordi temporanei in deroga alla normativa prevista dal CCNL. Tali accordi non
comporteranno interventi sui minimi contrattuali e sui diritti individuali irrinunciabili.
L'effettiva operatività degli accordi e subordinata
al parere di conformità della CNC
(Commissione Nazionale Contrattazione) secondo le modalità previste dal Regolamento definito dalle Parti stipulanti
(appendice 4 del CCNL).
Tale parere non sarà necessario con riferimento ad
eventuali accordi relativi al Conto
ore e al Premio presenza (art. 8, lettere F e G) e alla Trasferta (art. 22) che dovranno comunque essere tra
smessi a cura delle Parti aziendali
alla CNC al fine di consentire I'opportuno monitoraggio.
Chiarimento a verbale
La procedure di cui sopra si riferisce
esclusivamente alle deroghe in peius
delle norme contrattuali nazionali e non riguarda eventuali accordi di modifica di normative e trattamenti di
miglior favore concordati a livello
aziendale.