Art. 26 - Premio di Partecipazione
Le Parti dichiarano che
è loro comune intento il miglioramento della produttività e della competitività
delle imprese da realizzare anche attraverso
l'attuazione degli strumenti previsti dal presente CCNL.
Pertanto si danno atto
che la negoziazione dei premi di partecipazione, ferma restando l'opportunità della non sovrapponibilità dei cicli
negoziali nazionale e aziendale, dovrà
avere luogo con periodicità triennale,
e sarà effettuata alla luce della logica suindicata, tenendo conto dell'andamento economico della impresa e
della produttività delle singole
unite lavorative.
Le Parti sono impegnate
a promuovere la diffusione dell'istituto contrattuale del premio di partecipazione nell'ambito dell'intero sistema
industriale chimico.
In ciascuna unite
lavorativa viene costituito, attraverso contrattazione tra la Direzione aziendale e la RSU, con
l'eventuale assistenza delle relative
strutture territoriali imprenditoriali e sindacali firmatarie del CCNL, un
premio di partecipazione, collegato a obiettivi e programmi concordati di produttività
e di andamento economico e pertanto
variabile.
La realizzazione dei
suddetti obiettivi determinerà a consuntivo l'entità dell'erogazione.
A tal fine nelle unite
lavorative viene definita la scala di erogazioni in rapporto alla dimensione dei risultati conseguiti, adottando opportune formule e parametri di riferimento.
Nel corso del negoziato
le Parti valuteranno le condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività
e delle condizioni di redditività.
L'accordo aziendale
nel fissare i parametri e gli indici da assumere come base di riferimento opererà, anche in rapporto alle diverse caratteristiche
delle unite lavorative, le necessarie scelte circa il peso che i parametri di produttività e di andamento economico
debbono rispettivamente avere nel determinare le erogazioni e il grado
di reciproca influenza dei diversi
parametri tra di loro ai fini del calcolo delle erogazioni.
Nel definire l'accordo, le Parti aziendali
potranno determinare forme, tempi e
altre clausole per la verifica dei risultati e per il riesame degli obiettivi concordati in rapporto a rilevanti
modificazioni delle condizioni delle
unite lavorative e dell'impresa.
A consuntivo, le Parti aziendali definiranno gli
indici da assumere come base di
riferimento per il successivo accordo da realizzare in relazione alle nuove condizioni ed obiettivi.
II premio
di partecipazione, variabile, maturerà in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi concordati;
esso potrà essere differenziato in
modo da tener conto delle condizioni di lavoro e delle diverse modalità della prestazione.
Ove non diversamente previsto, i premi matureranno
anche nel ca-so di assenze con
diritto alla retribuzione.
Nelle imprese fino a 70 addetti che non abbiano in
passato realizzato la contrattazione dei premi di produzione/partecipazione, 6
in facolta dell'impresa di
sostituire il premio di partecipazione con il premio previsto alla tabella di cui all'appendice 2 al
presente CCNL — con il quale si e inteso disciplinare l'elemento di garanzia
retributive — o con il premio variabile PMI di cui al successivo art. 27.
I premi
di produzione di cui all'articolo 16 del CCNL 20/7/1990 e gli istituti retributivi analoghi definiti a livello
aziendale, non correlati con elementi
obiettivi, restano fissati definitivamente nelle cifre già concordate.
Ai lavoratori assunti successivamente all'entrata
in vigore del presente Contratto
saranno riconosciute le suddette cifre, ferma restando l'applicabilità di eventuali diverse normative che
per i neoassunti dovessero essere
previste da leggi o accordi sindacali.
All'atto dell'istituzione dei premi di
partecipazione, eventuali parti variabili
dei premi di produzione e analoghi istituti collegati con elementi obiettivi ancora in vigore, ove non
sostituiti, saranno adeguati tenendo
conto dei nuovi premi di partecipazione e delle loro regole.
E facoltà delle Parti aziendali:
1. prevedere I'inserimento nel premio di partecipazione
delle risorse correlate con il premio presenza,
quantificate nella media del premio
erogato negli ultimi tre anni. L'applicazione dell'articolo 8 lettera G) del CCNL non troverà applicazione in vigenza della
scelta aziendalmente concordata;
2. prevedere la destinazione di quote del premio di partecipazione
a Fonchim.
Note a verbale
La disciplina prevista al presente articolo si
applica agli Operatori di Vendita già denominati Viaggiatori o Piazzisti
anche con riferimento all'Elemento
Retributivo Scorporato (E.R.S.).
Specificità
settoriali: Lubrificanti e GPL
La regolamentazione del
presente articolo sostituisce integralmente la disciplina sul premio di produttività di cui all'articolo 21 del CCNL petrolio privato, Lubrificanti e GPL 3/6/1994 e
successive modificazioni.
Le Parti si danno inoltre atto della non operatività per
il settore dei Lubrificanti di quanto
previsto at tredicesimo comma per le imprese fino a 70 addetti che non abbiano svolto contrattazione aziendale.
LINEE GUIDA SUL PREMIO DI PARTECIPAZIONE
Le presenti linee guida hanno
I'obiettivo di facilitare la coerente applicazione della
normativa di cui al presente articolo e di favorire il miglioramento
e la diffusione di un sistema partecipativo di relazioni industriali.
1) II premio
di partecipazione e un elemento centrale all'interno di una costruzione contrattuale che vuole ispirare a
logiche di coinvolgimento e di partecipazione la contrattazione di secondo
livello. Come per numerosi altri
aspetti del CCNL, per la negoziazione di tale premio si assume a riferimento I'obiettivo del miglioramento della produttività e competitività delle imprese,
condizione essenziale perch6 le stesse
possano concorrere a realizzare condizioni di sviluppo economico e sociale.
In considerazione della volontà politica delle
Parti sintetizzata con la particolare
denominazione data al premio, e fondamentale l'adozione a livello aziendale di
un metodo partecipativo per la contrattazione
economica di secondo livello.
Tale metodo può delinearsi come segue:
-
trasparenza nella
considerazione delle condizioni specifiche delI'impresa
e negli obiettivi di miglioramento;
-
condivisione dei
programmi di intervento da realizzare;
-
chiarezza nei distinti ruoli tra le Parti necessaria per
un corretto ruolo negoziale;
- credibilità reciproca e
quindi coerenza di comportamenti.
2) La norma contrattuale indica chiaramente come il
premio di partecipazione sia un
istituto tipicamente aziendale. In questo senso le presenti linee guida e gli indirizzi che
autonomamente verranno forniti dalle
Parti nazionali hanno come obiettivo di fornire gli opportuni riferimenti generali per l'attività negoziale
aziendale. Le soluzioni concrete vanno realizzate a livello di singole realtà
adattando le norme e le indicazioni
generali alle condizioni e caratteristiche specifiche. Questa esigenza va
tenuta ben presente in un settore come
quello chimico caratterizzato da profonde differenze tra le imprese in termini
di:
— struttura: piccole, medie e grandi imprese; attività
prevalentemente produttiva, attività di
servizio;
— settore di appartenenza;
— mercati: altre imprese, consumatori finali;
— condizioni di lavoro: lavoro a turni, lavoro giornaliero.
Queste differenze incidono profondamente sul peso del
costo del lavoro, sulle scelte strategiche e sui comportamenti del
management e dei lavoratori e non possono pertanto non
influenzare i negoziati sul premio di
partecipazione.
Premessa l'esigenza di diversità applicative vanno pere
ribaditi alcuni concetti validi in ogni
contesto. In particolare:
-
il punto
di riferimento per il premio di partecipazione e il raggiungimento
di obiettivi concordati di miglioramento della produttività
della
singola realtà operative e dell'andamento economico della singola impresa;
- lo sviluppo della logica partecipativa seguendo il
metodo di cui al punto 1) presuppone
la piena legittimazione dei soggetti aziendali
e la capacita di:
-
impostare confronti basati sui necessari elementi di conoscenza
delle strategie aziendali secondo quanto previsto nel Capitolo
I Parte II del CCNL;
-
concordare gli obiettivi
e programmi cui collegare il premio;
-
seguire I'evoluzione dei conseguenti parametri di
riferimento.
A tal fine, se del caso, si assumeranno iniziative
di carattere formativo per quanti
svolgano un ruolo importante nella negoziazione e nel monitoraggio del premio di partecipazione.
3)
Diversamente dagli altri istituti retributivi
correlati esclusivamente alla
prestazione, il premio di partecipazione è per sua natura totalmente variabile in rapporto al raggiungimento
dell'insieme degli obiettivi
concordati. La relativa entità e la corrispondente erogazione e determinata a consuntivo, una volta cioè che
siano verificati il miglioramento della produttività e dell'andamento economico aziendale.
L'effettiva variabilità è la condizione per
beneficiare dei vantaggi fiscali e contributivi previsti dalla
legislazione per incentivare la contrattazione
di secondo livello.
4)
Rientrano a pieno titolo nel concetto di
miglioramento della produttività
programmi ed azioni che accrescano e consolidino la qualità dei prodotti, dei processi e servizi, riducano i
costi e migliorino l'efficienza
dell'azienda nonch6 programmi che in situazioni di congiuntura
sfavorevole realizzino I'obiettivo di un miglioramento della situazione aziendale in atto.
In un settore tecnologicamente avanzato e
fortemente competitivo la ricerca
della "qualità" e dell'eccellenza assume infatti un significato particolarmente rilevante. La produttività
poi e chiaramente il frutto
dell'ottimale combinazione di più fattori. In tal senso è preferibile che, ai fini del collegamento con il
premio, si faccia riferimento ad un
insieme articolato di elementi sia pure attribuendo agli stessi, se del caso, un peso diverso in
rapporto alla prevalenza degli
obiettivi specifici che si intendono realizzare.
Di seguito alcuni esempi di
possibili parametri di riferimento utili per misurare la produttività.
· VOLUME
PRODOTTO
· VOLUME
SPEDITO
· QUANTITA
ORE LAVORATE
· SCARTI
DI PRODUZIONE
· RECLAMI
DAI CLIENTI PRODOTTI A NORMA
· UTILIZZO
IMPIANTI
· BILANCIO MATERIALI(CONSUMI ENERGETICI, CONSUMI
SPECIFICI)
· TEMPI PROGETTI RISPETTO Al PREVENTIVI
· COSTO PROGETTI RICERCA RISPETTO Al PIANI
· TEMPI DI ATTRAVERSAMENTO
· CONSUMI ENERGETICI
· EFFICACIA SISTEMA PREVENZIONE SU SICUREZZA INTERNA ED
ESTERNA
· ASSENTEISMO MEDIO AZIENDALE e PRESENZA INDIVIDUALE (in fase distributiva del premio)
5) Per quanto produttività e
andamento economico siano spesso correlati va osservato come
questa correlazione possa essere diversa tra le imprese e tra le
singole realtà, in rapporto al livello tecnologico ed alle
caratteristiche del mercato specifico.
Con
riferimento alle sopra citate condizioni nell'ambito di ciascun accordo
andranno definiti:
—
gli indici di riferimento della produttività e
dell'andamento economico riferiti ad
uno specifico anno o a medie tra più anni;
—
le quantità di premio in rapporto alle quantità di
miglioramento della produttività e
dell'andamento economico;
—
il grado di influenza (peso) sul premio del
miglioramento della
produttività e del miglioramento
dell'andamento economico.
Nello
stabilire le modalità con le quali i fattori di produttività e di andamento economico possono influenzarsi tra di loro,
va previsto che a fronte dei risultati
in termini di produttività il premio deve variare a seconda del grado di raggiungimento degli obiettivi di andamento economico dell'impresa cosi come, a fronte
dei risultati in termini di andamento
economico, il premio potrà variare in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi di produttività.
Di
seguito alcuni esempi di possibili parametri di riferimento per la determinazione dell'andamento economico.
·
FATTURATO (DEPURATO DA
FATTORI ESTERNI)
·
MARGINE OPERATIVO LORDO
(MOL)
·
RISULTATO CORRENTE
·
UTILE
·
EBITDA
6) Di seguito alcuni
esempi di possibili parametri di riferimento utili per lo sviluppo della cultura della sicurezza:
·
UTILIZZO DEI DPI
(DISPOSITIVI PREVENZIONE INDIVIDUALI)
·
SVILUPPO, DEFINIZIONE, RISPETTO E VERIFICA DELLE
PROCEDURE DI SICUREZZA
· APPLICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE DELLA
SICUREZZA (RESPONSIBLE CARE,
ISO,ecc..)
7) II contratto aziendale a contenuto economico ha
validità triennale. Va tenuto presente
che diversi sopravvenienti fattori significativi per
I'impresa possono motivare la variazione di
obiettivi/programmi e parametri all'interno del triennio. Questa variabilità va
fronteggiata definendo con l'accordo triennale le regole, condizioni e modalità
per percepire i significativi fattori di cui sopra, ad
esempio attraverso il monitoraggio degli andamenti, e per realizzare
eventuali variazioni per il futuro senza pregiudicare il carattere triennale
del negoziato.
8)
La natura collettiva del premio non esclude che le
cifre da erogare possano essere
differenziate, anche all'interno di una stessa realtà, per realizzare una migliore condizione di equità
distributiva. Peraltro il premio non
può porsi in contraddizione con le logiche che presiedono alla determinazione dei miglioramenti retributivi e che privilegiano la coerenza con i diversi livelli
di professionalità e con la prestazione lavorativa.
9) II CCNL, nel suo insieme e in molte sue parti, si fa
carico della necessità di concorrere a contenere gli
effetti occupazionali delle crisi e
ristrutturazioni lasciando alla volontà delle Parti la scelta di soluzioni concrete che tengano conto delle caratteristiche
specifiche delle singole realtà e delle possibilità
reali di offrire un contributo in questa
direzione coerente con le esigenze di competitività. II CCNL si fa altresi carico di garantire ai lavoratori una
adeguata protezione in termini di Welfare.
La destinazione di
una quota del premio di partecipazione conseguito,
anziché alla distribuzione di benefici economici, alla occupazione e alla
previdenza complementare (Fonchim), nonché l'individuazione di iniziative in
terra di Welfare nell'ambito della contrattazione aziendale sono scelte
coerenti con gli indirizzi strategici del CCNL.