mercoledì 8 febbraio 2012

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Art. 22 - Indennità Speciali per i Lavoratori di cui ai gruppi 1 e 2 art. 4

Art. 22

(Indennità speciali per i lavoratori di cui ai gruppi 1 e 2 dell'art. 4)

a) Indennità per disagiata sede

Qualora la località, ove il lavoratore svolge la sua attività, non presenti possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con i centri abitati ed il perimetro del più vicino di questi disti km 5 ed oltre, l'impresa che non provveda in modo idoneo al trasporto del personale deve corrispondere un adeguato indennizzo da stabilire di comune accordo.

b) Indennità di cassa

A decorrere dal 1º novembre 1994 il lavoratore la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti, con diretta responsabilità per errore finanziario, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari all'8% del minimo contrattuale della categoria di appartenenza e della relativa Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.) al netto di 232,41 euro.

Le somme eventualmente richieste al lavoratore a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un istituto di credito di comune gradimento.

I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore.

c) Indennità di maneggio di denaro per gli operatori di vendita

Dal 1º novembre 1994 gli operatori di vendita, la cui normale mansione consista anche nel compiere maneggio di denaro per incasso delle vendite effettuate presso la clientela, con diretta responsabilità per errore finanziario, hanno diritto ad una indennità mensile pari al 6 per cento del minimo contrattuale della categoria di appartenenza e della relativa Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.).

Specificità settoriali: lubrificanti e GPL

Le indennità di cui ai punti a) e b) sostituiscono a far data dal 1º gennaio 2003 le indennità di cui agli artt. 24 e 27 del c.c.n.l. petrolio privato, lubrificanti e GPL 3 giugno 1994.

Le parti si danno inoltre atto della non operatività delle disposizioni di cui al punto c).