mercoledì 8 febbraio 2012

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Riduci
Art. 24 - Trattenute per Risarcimento Danni

Art. 24

(Trattenute per risarcimento danni)

I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena l'impresa ne sia venuta a conoscenza.

Le trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione mensile non subisca riduzioni superiori al 10% del suo importo.