Art. 29
(Disposizioni particolari per gli operatori di vendita già denominati viaggiatori o piazzisti)
Per le imprese che in base al precedente contratto collettivo inquadravano operatori di vendita già denominati viaggiatori o piazzisti, si richiamano le disposizioni particolari previste dall'art. 31 del c.c.n.l. 20 luglio 1990 riportate nell'Appendice 14.
A livello aziendale si provvederà ad aggiornare i trattamenti assicurativi di cui al citato articolo con effetto dal 1º luglio 1994.