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Capitolo II
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 1
(Assunzione)
A) Adempimenti all’atto dell’assunzione
Ferme restando le norme di legge, all’atto dell’assunzione l’impresa è tenuta a comunicare al lavoratore normalmente per iscritto:
1) la data di assunzione;
2) l’inquadramento ai sensi del successivo art. 4;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell’eventuale periodo di prova;
5) la sede di lavoro;
6) tutte le altre condizioni eventualmente concordate.
Il lavoratore è tenuto alla presentazione di:
1) documento di identità;
2) stato di famiglia;
3) eventuale altra documentazione prevista in forza delle norme di legge.
E’ facoltà dell’impresa richiedere al lavoratore, se ritenuto necessario, la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi nonché il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti, sempreché il lavoratore ne sia in possesso. L’impresa rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare all’impresa la residenza ed il domicilio e a notificarne i successivi mutamenti.