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Art. 10 Computo Maggiorazione lavoro Turni istituti contrattuali

Art. 10

(Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti degli istituti contrattuali) (1)
Per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati, le maggiorazioni di cui al punto 5 dell’art. 9, saranno computate nella retribuzione agli effetti delle festività, delle ferie, del trattamento di malattia e infortunio sulla base della maggiorazione media relativa al ciclo completo dei turni al quale il lavoratore partecipa.
Tale maggiorazione media sarà computata anche agli effetti della 13ª mensilità, corrispondendo tanti dodicesimi per quanti sono i mesi per i quali il lavoratore abbia prestato lavoro a turni, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni (2).
A decorrere dal 1º aprile 1994 il lavoratore turnista che abbia compiuto 55 anni di età e che venga adibito a tempo indeterminato a lavori a giornata manterrà, “ad personam” ed in cifra fissa, tanti quindicesimi dell’indennità di turno media ultimamente percepita quanti sono gli anni complessivamente prestati in turno nell’impresa con un massimo di 15 quindicesimi.
Analogamente si procederà nei confronti del lavoratore turnista con 28 anni di comprovata effettiva contribuzione pensionistica, in regime obbligatorio, al quale, però, la cifra “ad personam” come sopra calcolata sarà ridotta del 25%.
Qualora il lavoratore venga adibito nuovamente al lavoro in turni, l’importo di cui ai commi precedenti non è cumulabile con l’indennità di turno che gli verrà corrisposta, dovendosi intendere che la cifra maggiore assorbe la minore.
(1) Per i settori lubrificanti e GPL l’articolo è sostituito da quanto previsto in materia al Capitolo XIV del presente contratto.
(2) Per i settori ceramica e abrasivi l’articolo è sostituito da quanto previsto in materia al Capitolo XIII del presente contratto.

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