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Art. 31 Telelavoro Disposizioni Particolari Categorie

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Art. 31

(Telelavoro)

1) Le parti considerano il telelavoro una modalità della prestazione finalizzata a cogliere esigenze organizzative dell’impresa e, compatibilmente con le stesse, esigenze dei dipendenti.

2) Per telelavoro si intende la prestazione effettuata in via normale e con continuità dal dipendente, presso il proprio domicilio o in luogo idoneo diverso ma comunque fisso esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale, con il prevalente supporto di strumenti telematici.

Lo svolgimento di prestazione in telelavoro non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro.

3) Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta anche in via telematica o con collegamento remoto da operatori di vendita, informatori scientifici del farmaco, lavoratori addetti all’assistenza tecnica presso la clientela, ecc.

Sono altresì esclusi dalla presente disciplina i “call-center” organizzati in autonome unità produttive.

4) La postazione di telelavoro e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell’impresa.

5) Nel caso di interruzioni del circuito telematico od eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente l’impresa si impegna a intervenire per una rapida risoluzione del guasto.

Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, sarà facoltà dell’impresa definire con il dipendente il rientro presso l’impresa stessa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.

6) Per i dipendenti telelavoristi le clausole normative ed economiche del c.c.n.l. si intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente articolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate.

7) Ferma restando la durata della prestazione complessivamente prevista dall’art. 8 del c.c.n.l., le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa ferma restando una definita fascia di reperibilità nell’ambito dell’orario di lavoro in atto nell’impresa. Tali modalità saranno definite a livello aziendale.

8) Ai dipendenti svolgenti prestazione in telelavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i dipendenti che svolgono analoga attività lavorativa in azienda ferma restando l’esistenza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge per le abitazioni civili.

In tal senso l’impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di lavoro nonché le condizioni di esercizio del controllo da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza.

Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi.

In ogni caso il dipendente, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 626/1994, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute.

9) L’attività di telelavoro potrà prevedere rientri periodici nell’impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non telelavorabili, per quanto previsto dal successivo punto 12, e per altre motivazioni definite a livello aziendale.

10) Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire il segreto su tutte le informazioni contenute nella banca dati e ad attenersi alle istruzioni ricevute dall’impresa per l’esecuzione del lavoro.

In nessun caso il dipendente può eseguire sulla postazione in dotazione lavoro per conto proprio e/o per terzi.

11) Le parti convengono che le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente, così come individuate nel presente articolo contrattuale, non costituiscono violazione dell’art. 4, della legge n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.

12) Al dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso all’attività sindacale che si svolge nell’impresa, eventualmente anche tramite apposita connessione informatica.

13) L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro sarà concordata tra impresa e dipendente fatti salvi i casi in cui la sopra regolamentata modalità della prestazione:

a) sia stata prevista all’atto dell’assunzione;

b) sia l’unica modalità di prestazione prevista nell’impresa per la specifica mansione.

14) Nei casi in cui l’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro sia concordata tra impresa e dipendente è facoltà delle parti stesse definire la possibilità e le condizioni per l’eventuale ripristino delle precedenti modalità della prestazione.

15) Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti il telelavoro, le parti si incontreranno per verificare la compatibilità e coerenza del presente accordo con le stesse ed eventualmente procedere con le necessarie armonizzazioni.

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