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Art. 65 Reclami Controversie Clausole Contratto

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Capitolo XII

CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO

Art. 65

(Reclami e controversie)

Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l’applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica secondo le procedure di cui al presente articolo, escludendosi fino al completo esaurimento di esse il ricorso alla autorità giudiziaria o a forme di azione sindacale.

Sono escluse le seguenti:

a) controversie relative ai licenziamenti individuali e collettivi per le quali si applicano le procedure previste dai particolari accordi interconfederali in vigore, nonché da leggi;

b) controversie relative alle norme transitorie in materia di lavorazioni nocive, pericolose o svolgentesi normalmente in condizioni gravose, di cui al c.c.n.l. 27 novembre 1966;

c) le procedure previste dagli artt. 14 e 15 dell’accordo interconfederale 18 aprile 1966 per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni interne.

1) Controversie individuali e plurime

Il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro e ritenga di ricorrere contro un provvedimento aziendale, presenterà reclamo verbale al superiore diretto. Quest’ultimo, entro una settimana, comunicherà verbalmente al reclamante l’accettazione o il rigetto del reclamo stesso.

In caso di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero nel caso in cui il reclamo venga respinto, il lavoratore può riproporre entro dieci giorni il reclamo tramite la R.S.U. dinnanzi alla Direzione aziendale. Il reclamo deve essere esaminato e discusso entro dieci giorni dalla presentazione.

Qualora problemi relativi alla applicazione delle norme contrattuali in vigore riguardino più lavoratori o comunque coinvolgano un interesse collettivo, la predetta rappresentanza può assumere l’iniziativa di proporre la questione dinnanzi alla locale Direzione aziendale, informandone contemporaneamente le Associazioni sindacali locali di categoria. La questione deve essere discussa entro venti giorni dalla richiesta.

Qualora non si raggiunga un accordo tra la Direzione aziendale e la R.S.U., il lavoratore interessato, o la predetta rappresentanza in caso di controversia plurima, può sottoporre il suo reclamo all’esame di una o più Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, territorialmente competenti.

Questa potrà richiedere entro i dieci giorni dal mancato accordo, alla Organizzazione dei datori di lavoro competente per territorio, un esame congiunto della controversia che dovrà essere compiuto entro dieci giorni dalla richiesta.

In caso di mancata conciliazione, la controversia potrà essere sottoposta entro dieci giorni all’esame delle Organizzazioni nazionali di categoria che la esamineranno entro i dieci giorni successivi.

2) Controversie per i provvedimenti disciplinari

Per le controversie relative ai provvedimenti disciplinari si fa riferimento alle norme di legge nonché alle disposizioni dell’art. 50 del presente contratto.

3) Controversie collettive per l’interpretazione delle norme contrattuali

Le controversie collettive per l’interpretazione del presente contratto saranno deferite per la loro definizione all’esame di una Commissione permanente mista nazionale. La Commissione mista nazionale, che sarà composta da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle parti stipulanti il presente contratto, dovrà esaminare il ricorso e decidere sulle controversie entro il termine di due mesi dal ricevimento del ricorso stesso.

Dell’esame e delle decisioni prese, sarà redatto motivato verbale.

La decisione della Commissione mista nazionale costituisce una nuova disciplina e si conviene che, come tale, non esplichi efficacia retroattiva.

* * *

Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in impresa e di ridurre la conflittualità è comune impegno delle parti, tenuto conto anche di quanto previsto nell’accordo interconfederale 22 gennaio 1983, a che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e R.S.U. In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali, di legge, nonché l’informazione di cui alla Parte II del contratto, a richiesta di una delle parti aziendali, l’esame avverrà con l’intervento delle Organizzazioni stipulanti.

Dichiarazione delle parti

Le parti, considerata la necessità di aggiornare la normativa di cui al presente articolo, convengono di verificare nell’ambito dell’Osservatorio la possibilità di definire una normativa relativa a procedure di conciliazione da applicarsi negli ambiti territoriali in assenza di accordi locali in merito.

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