Art. 20 - Indennità
speciali per i lavoratori
di cui ai gruppi 1) e 2) dell'articolo 4
a)
Indennità per disagiata sede.
Qualora la località, ove il lavoratore svolge la sua attività,
non presenti possibilità di alloggio ne adeguati mezzi pubblici
di trasporto che colleghino la località stessa con i centri abitati ed il perimetro
del pia vicino di questi disti km 5 ed oltre, l'impresa
che non provveda in modo idoneo at trasporto del personale deve
corrispondere un adeguato indennizzo da stabilire di comune accordo.
b)
Indennità di cassa.
A decorrere dal 1° novembre 1994 il lavoratore la cui
normale mansione consista net maneggio di
denaro per riscossioni e pagamenti, con
diretta responsabilità per errore finanziario, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari all'8% del
minimo contrattuale della categoria di
appartenenza e delta relativa indennità di posizione organizzativa (I.P.O.) at netto di 232,41 euro.
Le somme eventualmente richieste at
lavoratore a titolo di cauzione dovranno essere depositate e
vincolate, a nome del garante e del garantito, presso un
istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore.
c) Indennità di maneggio di denaro per gli Operatori di
Vendita.
Dal 1° novembre 1994
gli Operatori di Vendita, la cui normale mansione
consista anche net compiere maneggio di denaro per incasso delle vendite effettuate presso la clientele, con diretta
responsabilità per errore finanziario, hanno
diritto ad una indennità mensile pari al 6% del minimo contrattuale
della categoria di appartenenza e delta relativa indennità
di posizione organizzativa (I.P.O.)
Specificità settoriali: Lubrificanti e GPL
Le indennità di cui ai punti a) e b)
sostituiscono a far data dal 1/1/2003 le indennità di cui
all'articolo 24 e 27 del CCNL petrolio privato, lubrificanti e GPL
3/6/1994.
Le
Parti si danno inoltre atto della non operatività delle disposizioni di
cui at punto c)