Art. 23 - Trasferimento
II lavoratore non può essere trasferito da un'unita
produttiva a un'altra o da una sede di
lavoro ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
II trasferimento deve essere comunicato per
iscritto, normalmente con congruo
preavviso.
II lavoratore trasferito, quando il trasferimento
porti come conseguenza l'effettivo
cambio di residenza o di domicilio, conserva il trattamento goduto precedentemente escluse quelle indennità
e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari
prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella
nuova destinazione.
Presso la località di nuova destinazione il
lavoratore acquisisce invece quelle indennità e competenze che siano in atto
per la generalità dei lavoratori o
inerenti alle sue specifiche prestazioni.
II lavoratore licenziato per la mancata
accettazione del trasferimento ha
diritto al preavviso.
Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il
rimborso delle spese di viaggio, vitto
ed eventuale alloggio per s6 e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2°), nonch6 il
rimborso delle spese di trasporto per
gli effetti familiari' (mobilio, bagaglio, ecc.), il tutto nei limiti della normalità e previ opportuni accordi da
prendersi con l'impresa.
E' anche dovuta al lavoratore, limitatamente alla
durata del viaggio, l'indennità di
trasferta di cui al punto d) del precedente articolo 22.
Inoltre gli
deve essere corrisposta, quando si trasferisca solo, un'indennità di trasferimento commisurata alla meta
della normale retribuzione mensile (paga o stipendio che andrà - in via
normale - a percepire nella nuova
residenza); quando invece si trasferisca con famiglia, detta indennità e commisurata a un'intera
retribuzione normale mensile.
Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore
debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del
contratto di affitto regolarmente registrato,
o denunciato al datore di lavoro precedentemente
alla comunicazione del
trasferimento, ha diritto al rimborso di tale indennizzo.
Al lavoratore che venga trasferito a sua domanda compete
solo il rimborso delle spese di viaggio e trasporto.
Chiarimento a verbale
Si chiarisce che con
l'espressione "effettivo cambio di domicilio" non si è inteso affermare che il cambio della
stabile dimora, conseguente e causato
dal trasferimento del lavoratore, debba necessariamente risultare anche agli effetti anagrafici.