Art. 27 - Premio variabile PMI
Le Parti, al fine di agevolare la diffusione, anche nelle PMI fino a 70 addetti, di un premio variabile, convengono di offrire alle stesse una formula di premio caratterizzata da semplicità applicativa in relazione alla particolare tipologia organizzativa di tali imprese.
La formula sarà resa operativa tramite accordo da realizzarsi tra Direzione aziendale e RSU o, in mancanza di quest'ultima, a livello territoriale con le Organizzazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL.
Per le imprese che attiveranno questa opzione contrattuale non troveranno applicazione:
a) l'articolo 8 lettera G) del CCNL relativo al premio presenza, in quanto lo stesso premio e da intendersi conglobato nel nuovo premio variabile;
b) la tabella di cui all'Appendice 2 del CCNL relativa al premio in cifra fissa sostitutivo del premio di partecipazione.
La scelta aziendale ha una valenza triennale ed e reversibile.
II premio annuale variabile viene definito in relazione all'andamento di due parametri:
1. Fatturato medio per addetto (nell'ambito dell'accordo aziendale di cui al primo comma, ferma restando la scala degli importi e valori di cui alla tabella 3) tale parametro potrà essere sostituito dal Margine Operativo Lordo per il quale potrà essere ridefinita unicamente la scala degli obiettivi),
2. Assenteismo medio aziendale.
Nella
tabella 1 sono individuati i valori base di riferimento del premio variabile, ripartiti al 50% sui due parametri e
riferiti alle fasce categoriali di inquadramento di
appartenenza.
Nelle
tabelle 2 e 3, vengono inoltre definite le scale degli obiettivi e i relativi importi in relazione ai due suddetti
parametri.
Gli
importi risultanti dall'andamento dei due parametri saranno rivalutati in relazione alla effettiva presenza
individuale al lavoro (tabella 4).
Ai fini del calcolo dei giorni
di assenza si precisa che:
a) devono essere considerate
tutte le assenze non utili at calcolo del premio presenza di cui all'art. 8 lett.
G del CCNL;
b) le assenze superiori a quattro ore vengono a questi
fini assunte pari a una giornata.
Tabella 1 - VALORI BASE DI RIFERIMENTO
Valori pari a 100
|
categorie
A/B
|
categorie
C/D
|
categorie
E/F
|
Assenteismo medio aziendale
|
350
|
275
|
200
|
Fatturato medio per addetto
|
350
|
275
|
200
|
Totale
|
700
|
550
|
400
|
Tabella 2 - SCALA ASSENTEISMO MEDIO
Giorni medi di assenza
|
% premio spettante
|
Fasce
categoriali
|
spettanti
|
Oltre 12
|
0%
|
|
‑
|
|
|
NB
|
140
|
Fino a 12
|
40%
|
C/D
|
110
|
|
|
E/F
|
80
|
|
|
NB
|
210
|
Fino a 10
|
60%
|
C/D
|
165
|
|
|
E/F
|
120
|
|
|
NB
|
350
|
Fino a 8
|
100%
|
C/D
|
275
|
|
|
E/F
|
200
|
|
|
NB
|
420
|
Fino a 6
|
120%
|
C/D
|
330
|
|
|
E/F
|
240
|
|
|
NB
|
c 490
|
Fino a 4
|
140%
|
C/D
|
385
|
|
|
E/F
|
280
|
Tabella 3 - FATTURATO MEDIO PER ADDETTO
Obiettivo
|
% premio spettante
|
Fasce
categoriali
|
Importi spettanti
|
Oltre -10% anno prec.
|
0%
|
-
|
‑
|
|
|
AB
|
140
|
- 10°A, anno precedente
|
40%
|
CD
|
110
|
|
|
EF
|
80
|
|
|
AB
|
210
|
- 5% anno precedente
|
60%
|
CD
|
165
|
|
|
EF
|
120
|
|
|
AB
|
280
|
= anno precedente
|
80%
|
CD
|
220
|
|
|
EF
|
160
|
= anno precedente
|
350
|
AB
|
|
+ inflazione
|
100%
275
|
CD
|
|
|
|
EF
|
200
|
= anno precedente
|
420
|
AB
|
|
+ inflazione + 5%
|
120%
330
|
CD
|
|
|
|
EF
|
240
|
= anno precedente
|
490
|
AB
|
|
+ inflazione + 10% e oltre
|
140%
|
CD
385
|
|
|
|
EF
|
280
|
Tabella 4 - TABELLA PER LA RIVALUTAZIONE DEGLI IMPORT! RISULTANTI DALLE TABELLE 2 e 3 CON RIFERIMENTO
ALLA PRESENZA INDIVIDUALE
GIORNI DI ASSENZA*
|
COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE
|
0
|
2,0
|
1
|
1,8
|
2
|
1,6
|
3
|
1,4
|
4
|
1,2
|
5 e oltre
|
1,0
|
" Le assenze superiori a quattro ore vengono a questi fini assunte pari a una giornata. Devono essere considerate tutte le assenze non utili al calcolo del premio presenza di cui all'art.8 lettera G del CCNL
A livello aziendale tra
Direzione aziendale e RSU, o, in mancanza di RSU a livello territoriale, con
l'intervento delle Associazioni industriali e delle Organizzazioni sindacali
territoriali firmatarie del CCNL, si procederà alla definizione dell'accordo
entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento. Entro
il mese di luglio successivo si realizzerà
un
incontro di verifica dell'andamento dei parametri. II premio spettante sarà erogato a consuntivo entro il trimestre
successivo alla chiusura dell'esercizio dell'anno
di riferimento.
II premio spettante sarà corrisposto:
a) pro quota, ai lavoratori in forza al 31 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento e che
abbiano avuto una presenza parziale in tale anno,
b) ai lavoratori con contratto a termine secondo i
criteri e le modalità definite nell'accordo
sindacale aziendale.
Le Parti hanno inteso definire
gli importi del premio variabile in senso omnicomprensivo tenendo conto, al momento della quantificazione, di ogni incidenza; pertanto detto premio non avrà
riflesso alcuno sugli altri istituti
contrattuali e di legge diretti o indiretti di alcun genere. Le Parti si danno inoltre atto, in attuazione di
quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120
c.c., che l'importo del suddetto premio escluso dalla base di calcolo del TFR.