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Art. 51 Ammonizioni Scritte Multe Sospensioni, CCNL

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Art. 51

(Ammonizioni scritte, multe e sospensioni)

Incorre nei provvedimenti dell’ammonizione scritta, della multa o della sospensione, il lavoratore:

a) che utilizzi in modo improprio degli strumenti di lavoro aziendali (accesso a reti e sistemi di comunicazione, strumenti di duplicazione, ecc.);

b) che non osservi le prescrizioni in materia di ambiente e sicurezza;

c) che non sia disponibile a frequentare attività formativa in materia di sicurezza;

d) che non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 37 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;

e) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;

f) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;

g) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello;

h) che costruisca entro le officine dell’impresa oggetti per proprio uso, con lieve danno dell’impresa stessa;

i) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’impresa, che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;

j) che effettui irregolare scritturazione o timbratura di cartellino/badge od altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza;

k) che ricorra impropriamente alle vigenti norme (per esempio in materia di malattia, permessi, ecc.), o ne richieda non correttamente l’applicazione vulnerandone la funzione di tutela del lavoratore;

l) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla persona, alla disciplina, alla morale o all’igiene.

La multa non può superare l’importo di 3 ore di retribuzione. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può essere disposta per più di tre giorni e va applicata per le mancanze di maggior rilievo.

L’importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, è devoluto alle istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, all’Ente di previdenza nazionale.

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