Art. 61 Aspettative per cariche pubbliche e sindacali
a) Cariche sindacali
Al lavoratore chiamato a ricoprire cariche sindacali è concessa, a richiesta, una aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Durante tale aspettativa non compete alcun trattamento economico; peraltro essa sarà computata come anzianità di servizio a tutti gli effetti dei vari istituti contrattuali fino ad un massimo di anni tre.
Cariche pubbliche
Al lavoratore chiamato a ricoprire
cariche pubbliche elettive è concessa, a richiesta, una aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Il periodo di
assenza dal lavoro, trascorso nell'espletamento delle funzioni attribuitegli, non darà luogo ad alcun trattamento economico, ma sarà considerato come anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali fino a un massimo di anni due e agli effetti del t.f.r. secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti.