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Disposizioni Particolari Operatori Vendita Viaggiatori

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Appendice 14

 

Disposizioni particolari per gli operatori di vendita

già denominati viaggiatori o piazzisti

Art. 31, c.c.n.l. 20 luglio 1990

 

Art. 31

(Operatori di vendita)

 

1) Per l’operatore di vendita retribuito anche con elementi incentivanti la determinazione del trattamento retributivo per ferie e 13ª mensilità terrà conto della media mensile di tali elementi percepiti nei 12 mesi precedenti la data di scadenza dell’ultima liquidazione periodica. Nel caso in cui il rapporto abbia una durata inferiore ad un anno, la media è computata con riferimento al periodo di servizio prestato.

2) L’operatore di vendita, la cui normale mansione consista anche nel compiere maneggio di denaro per incasso delle vendite effettuate presso la clientela, con diretta responsabilità per errore finanziario, ha diritto ad una indennità pari al 6 per cento dei rispettivi minimi tabellari mensili, e della indennità di contingenza in vigore al 1º gennaio di ciascun anno.

3) Agli operatori di vendita si riconosce la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili/penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle mansioni svolte per espresso incarico dell’azienda.

4) A decorrere dal 15º giorno successivo al mese di stipulazione dell’accordo di rinnovo del c.c.n.l., le spese di riparazione automezzo per danni provocati – senza dolo – dall’operatore di vendita durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative, saranno sostenute dalle aziende nella misura dell’80% e comunque con un massimale di lire 8 milioni per sinistro anche con forme assicurative (ad es. tipo kasco) o altre equivalenti convenzionalmente pattuite tra le parti interessate, fermo il diritto di controllo sulle effettività del danno e della rispondenza della fattura.

L’uso dell’automezzo deve essere comunque prComunicati Stampavamente autorizzato dall’azienda.

5) A decorrere dal 15º giorno successivo al mese di stipulazione dell’accordo di rinnovo del c.c.n.l., in caso di infortuni sul lavoro, purché riconosciuti dall’INAIL, le aziende garantiranno con polizze assicurative o forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali:

– lire 48 milioni in caso di morte;

– lire 64 milioni in caso di invalidità permanente totale.

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