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Art. 38 Congedo matrimoniale

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Ferme restando le norme di legge e di accordo interconfederale vigenti in materia, in caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un periodo di congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi – computato escludendo le domeniche e gli altri giorni festivi – con decorrenza della retribuzione.

Per i lavoratori di cui ai gruppi 3) e 4) dell’art. 4 del presente contratto, il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall’impresa con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell’INPS ed è subordinato al riconoscimento del diritto da parte dell’Istituto stesso.

Nel caso che l’Istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo si intenderà sostituito fino a concorrenza dal nuovo trattamento.

Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che la presente norma è applicabile anche nel caso di ulteriori matrimoni validi per l’ordinamento giuridico italiano e per l’Ente previdenziale eventualmente competente.

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