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Art. 9 Maggiorazioni Lavoro Eccedente Straordinario

 

Art. 9

(Maggiorazioni per lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo ed a turni) (1)

Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:

 

1) Lavoro eccedente (da 37h 45m a 40 ore settimanali): 5%

 

2) Lavoro straordinario diurno (feriale):

– dalla 41ª alla 44ª ora settimanale: 10%

– dalla 45ª alla 48ª ora settimanale: 25%

– oltre la 48ª ora settimanale: 35%

 

3) Lavoro compiuto di domenica con riposo compensativo o nei giorni considerati festivi ad esclusione di quanto previsto al successivo punto 6: 50%

 

4) Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: 50%

 

5) Lavoro effettuato in turni avvicendati:

a) turni diurni: 4%

b) turno notturno: 34%

c) turno notturno in lavorazioni a ciclo continuo che si svolgono su tre turni avvicendati nell’intero arco settimanale di 7 giorni (3 x 7): 46%

 

6) lavoro domenicale per gli addetti a lavorazioni a ciclo continuo che si svolgono su tre turni avvicendati nell’intero arco settimanale di 7 giorni (3 x 7): 33%

 

7) Lavoro straordinario festivo:

– dalla 41ª alla 44ª ora: 50%

– dalla 45ª ora: 70%

 

8) Lavoro straordinario notturno

– dalla 41ª alla 44ª ora: 50%

– dalla 45ª alla 48ª ora: 60%

– dalla 49ª ora: 75%

 

9) Lavoro pluriperiodale (lett. C), punto 2, dell’art. 8)

a) oltre l’8ª giornaliera: 10%

b) nella giornata di sabato: 10%

 

10) Lavoro prestato nella giornata di sabato nel caso di orari settimanali realizzati su un arco di 4 o 6 giorni (lett. C, punto 1 dell’art. 8): 10%

 

11) Lavoro effettuato entro le sole prime 120 ore prestate oltre il limite annuo convenzionale di 2.024 ore (2.429 per i lavoratori discontinui): 30%

Le percentuali di maggiorazione vanno applicate sulle quote orarie degli elementi retributivi di cui al punto 1 dell’art. 15 calcolate secondo i criteri previsti dall’art. 18.

Fatta eccezione per il 30% di cui al precedente punto 11, le percentuali di cui trattasi non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Peraltro nei confronti del personale turnista, alle percentuali sopra previste per il lavoro effettuato in turni avvicendati andrà aggiunta la percentuale di maggiorazione di cui al precedente punto 3 in caso di lavoro prestatoi in giornata domenicale o in caso di lavoro prestato nei giorni considerati festivi.

Le maggiorazioni indicate ai precedenti punti 9 e 10 sostituiscono eventuali trattamenti aziendali riconosciuti allo stesso titolo, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Per il lavoro effettuato in turno notturno in aggiunta alle maggiorazioni previste al punto 5 con decorrenza 1º gennaio 2010, per le prestazioni effettivamente svolte, sarà corrisposto un importo in cifra, rapportato ad 8 ore, di 7,5 euro.

Le parti si danno atto che hanno inteso definire tale importo in cifra fissa in senso omnicomprensivo. In sede di quantificazione si è infatti tenuto conto di ogni incidenza e pertanto l’importo definito non ha riflesso alcuno su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti in genere. Inoltre, in attuazione di quanto previsto al 2º comma dell’art. 2120 cod. civ., le parti convengono che tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

L’indennità di cui sopra non è assorbibile da identiche erogazioni concordate a livello aziendale che non prevedano una espressa clausola di assorbimento.

 

Specificità settoriali: fibre

Le parti si danno atto che l’indennità in cifra per le prestazioni effettivamente svolte in turno non viene corrisposta ai lavoratori dipendenti delle imprese del settore Fibre.

 

Chiarimenti a verbale

1) Ai fini della corresponsione delle maggiorazioni previste dal presente articolo si chiarisce che le ore non lavorate in dipendenza di festività sono da computare come prestate ai fini del raggiungimento dell’orario contrattuale.

2) La percentuale del 4% prevista per lavoro effettuato in turni diurni verrà corrisposta anche ai lavoratori che si avvicendino nei due soli turni diurni.

3) Nella fattispecie prevista dall’art. 8, lett. C), punto 2 per determinare le maggiorazioni spettanti nel caso di prestazioni, a carattere non collettivo, aggiuntive rispetto all’orario di lavoro programmato, dovrà farsi riferimento all’orario medio settimanale di 37 ore e 45 minuti che il programma realizza come media su un arco pluriperiodale.

Nella fattispecie sopra indicata, tenuto conto del trattamento previsto al punto 9 del presente articolo, la maggiorazione spettante per la prestazione eccedente compresa tra 37 ore e 45 minuti e 40 ore sarà pari al 10%.

4) Nelle lavorazioni a ciclo continuo, le maggiorazioni spettanti nel caso di prestazioni aggiuntive alla prestazione settimanale effettuata sulla base del programma che consente il rispetto del limite annuo di 232,5 giornate lavorative, sono convenzionalmente determinate come segue:

a) 10% per le prime 4 ore settimanali;

b) 25% per le successive 4;

c) 35% oltre le 8 ore settimanali.

 

Dichiarazioni delle parti stipulanti

1) Le parti sono consapevoli che le problematiche interpretative delle norme di legge e di contratto hanno determinato a livello aziendale situazioni diversificate sulle modalità di computo (riferimento giornaliero/settimanale) del lavoro supplementare/straordinario.

Le parti, fermo restando quanto previsto all’art. 67, si danno atto che nelle imprese nelle quali, ai fini del pagamento delle maggiorazioni per lavoro supplementare/straordinario si sia adottato il riferimento giornaliero, restano in vigore i trattamenti in atto salvo nuova contrattazione aziendale.

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(1) Per i settori ceramica e abrasivi l’articolo è sostituito da quanto previsto in materia al Capitolo XIII del presente contratto.

Per i settori lubrificanti e GPL l’articolo è sostituito da quanto previsto in materia al Capitolo XIV del presente contratto.

Schema riassuntivo delle maggiorazioni (1)

Lavoratori giornalieri

Tipologia prestazione

Diurno

Notturno

Orario su base settimanale

Eccedente (da 37h 45m a 40 ore sett.)

5%

50%

Straordinario:

 

 

– dalla 41ª ora alla 44ª ora

10%

50%

– dalla 45ª ora alla 48ª ora

25%

60%

– dalla 49ª ora

35%

75%

Sabato con orario su 4 o 6 gg/settim.

10%

50%

Domenicale con riposo compensativo o festivo

50%

50%

Straordinario festivo:

 

 

– dalla 41ª ora alla 44ª ora

50%

50%

– dalla 45ª ora alla 48ª ora

70%

70%

– dalla 49ª ora

70%

75%

Orario pluriperiodale

Oltre 8 ore giornaliere

10%

50%

Eccedente (prime 2 ore e 15 minuti sett.)

10%

50%

Straordinario:

 

 

– prime 4 ore sett. (succ. a eccedente)

10%

50%

– successive 4 ore settimanali

25%

60%

– ore successive

35%

75%

Sabato

10%

50%

Domenicale con riposo compensativo o festivo

50%

50%

Straordinario festivo:

 

 

– prime 4 ore sett. (succ. a eccedente)

50%

50%

– successive 4 ore settimanali

70%

70%

– ore successive

70%

75%

 

N.B.: Per i lavoratori quadri o impiegati direttivi (in quanto non soggetti a limitazione di orario) non trovano applicazione le maggiorazioni relative a prestazioni eccedenti/straordinarie e si applica la particolare regolamentazione di cui all’art. 28 del c.c.n.l.

Schema riassuntivo delle maggiorazioni (2)

 

Lavoratori turnisti 2 x 5, 2 x 6, 3 x 5, 3 x 6

Tipologia prestazione

Diurno

Notturno

Orario su base settimanale

Eccedente (da 37h 45m a 40 ore sett.)

5%

34%

Straordinario:

 

 

– dalla 41ª ora alla 44ª ora

10%

50%

– dalla 45ª ora alla 48ª ora

25%

60%

– dalla 49ª ora

35%

75%

Sabato con orario su 4 o 6 gg/settim.

10%

34%

Domenicale con riposo compensativo o festivo

54% (4 + 50)

84% (34 + 50)

Straordinario festivo:

 

 

– dalla 41ª ora alla 44ª ora

54% (4 + 50)

84% (34 + 50)

– dalla 45ª ora

70%

84% (34 + 50)

Orario pluriperiodale

Oltre 8 ore giornaliere

10%

34%

Eccedente (prime 2 ore e 15 minuti sett.)

10%

34%

Straordinario:

 

 

– prime 4 ore sett. (succ. a eccedente)

10%

50%

– successive 4 ore settimanali

25%

60%

– ore successive

35%

75%

Sabato

10%

34%

Domenicale con riposo compensativo o festivo

54% (4 + 50)

84% (34 + 50)

Straordinario festivo:

 

 

– prime 4 ore sett. (succ. a eccedente)

54% (4 + 50)

84% (34 + 50)

– successive 4 ore settimanali

70%

84% (34 + 50)

 

Lavoratori turnisti a ciclo continuo (3 x 7 e 2 x 7)

Tipologia prestazione

Diurno

Notturno

Domenicale con riposo compensativo per turni 3 x 7

37% (4 + 33)

79% (46 + 33

Domenicale con riposo compensativo per turni 2 x 7

54% (4 + 50)

96% (46 + 50)

Straordinario:

 

 

– prime 4 ore settimanali

10%

46% (*)

– successive 4 ore settimanali

25%

60%

– oltre le 8 ore settimanali

35%

75%

Festivo:

54% (4 + 50)

96% (46 + 50)

– straordinario (prime 4 ore settimanali)

54% (4 + 50)

96% (46 + 50)

– straordinario (oltre le 4 ore settimanali)

70%

96% (46 + 50)

 

N.B.: Per i lavoratori quadri o impiegati direttivi (in quanto non soggetti a limitazione di orario) non trovano applicazione le maggiorazioni relative a prestazioni eccedenti/straordinarie e si applica la particolare regolamentazione di cui all’art. 28 del c.c.n.l.

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