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FONCHIM

Fonchim

Fonchim è la previdenza Complementare a Capitalizzazione per i lavoratori dell’industria chimica e farmaceutica e dei settori affini.
Analizziamo i termini con precisione:
Complementare: il fine del fondo è costruire una posizione previdenziale che possa integrare la pensione pubblica.
Capitalizzazione: il denaro versato da ogni associato è investito sul mercato finanziario. Il capitale e i rendimenti sono “caricati” nella posizione personale dell’associato e solo lui può accedervi.
Per i lavoratori… settori affini: Fonchim è nato dalla contrattazione collettiva del settore chimico- farmaceutico.
In seguito vi hanno aderito anche altri settori affini:
Gpl
Vetro
Lampade e Cinescopi
Coibenti
Minero-metallurgico
Possono aderire al fondo solo i lavoratori ai quali si applichino i contratti collettivi indicati.
In tal senso Fonchim è un fondo chiuso.

CARATTERISTICHE

 E’ un fondo nato dalla contrattazione collettiva nazionale, quindi ha caratteristiche che lo distinguono nettamente dai fondi bancari ed assicurativi:
è un’associazione senza scopo di lucro, frutto delle moderne relazioni industriali tra organizzazioni sindacali e datoriali. Le azioni del Fondo non sono guidate da logiche di “profitto”, bensì dall’interesse di fornire un “servizio” all’associato.
gli organi sociali del fondo hanno una composizione paritetica. L’assemblea, il Cda e il Collegio dei revisori sono costituiti per metà da rappresentanti dei lavoratori e per metà da rappresentanti delle imprese. Questa composizione ha la finalità di offrire una garanzia agli associati sull’operato del fondo.
è un’associazione, quindi permette di realizzare una forma di solidarietà sociale. La collettività si fa carico degli interessi dei singoli associati e si confronta con i soggetti terzi (gestori finanziari, banche), ottenendo in tal modo condizioni economiche che un singolo soggetto difficilmente riuscirebbe ad ottenere (es. costi di gestione inferiori). La forza della nostra associazione? 150.000 aderenti e un patrimonio di oltre 3 Miliardi di euro.

LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

Lo scopo dei fondi pensione è quello di INTEGRARE la pensione pubblica che, negli anni a venire, sarà sempre meno legata all’ultima retribuzione percepita.
Tutti coloro che hanno cominciato a lavorare dall’1 gennaio 1996, al momento della pensione, si troveranno a percepire una pensione pubblica pari mediamente al 50% dell’ultima retribuzione.

PERCHÈ INTEGRARE?
I Fondi Pensione non sono delle semplici forme di investimento. Per alcuni possono rappresentare un mero strumento di risparmio, ma per la maggior parte dei lavoratori i Fondi Pensione costituiscono una reale necessità, dettata dalla situazione del sistema previdenziale pubblico.
La legge Dini (L. 8 agosto 1995, n. 335), in vigore dall’1 gennaio 1996, ha apportato delle modifiche al sistema pensionistico, intervenendo in particolare sulla metodologia di calcolo della pensione pubblica.

PRIMA DELLA RIFORMA DEL 1995
Metodo retributivo: l’importo della pensione era correlato alla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di lavoro. Il calcolo della pensione era semplice: il 2% dello stipendio moltiplicato per ogni anno di lavoro. Quindi, a 40 anni di lavoro corrispondeva una pensione pari all’80% della media delle ultime retribuzioni.

DOPO LA RIFORMA DEL 1995
Metodo contributivo: l’importo della pensione è correlato ai contributi effettivamente versati all’INPS e non più all’ultima retribuzione percepita.

Ma quanto verso all’Inps per la futura pensione?
Circa il 33% della retribuzione annua: circa il 9% trattenuto in busta paga, la restante parte versata dall’azienda (è quello che viene definito “costo del lavoro”)
Il nuovo metodo di calcolo ha, quindi, ridimensionato l’importo che si arriverà a percepire al momento della pensione. Semplicemente, versando 33 alla fine della carriera lavorativa non potrà esserci restituito 80.
In pensione con 60 anni di età e 35 di contributi (tabella di fonte governativa del 2002, pertanto con i vecchi requisiti di anzianità anagrafica e contributiva):

Data di Pendionamento
2000
2010
2020
2030
2040
2050

Anni di Contribuzione
35
35
35
35
35
35

% Pensione / ultima retribuzione
67,3%
67,1%
56%
49,6%
48,5%
48,1%

Fonte: “rapporto di strategia nazionale sulle pensioni 2012”, tab. 2,2.a

Un lavoratore dipendente con 35 anni di contributi e 60 anni di età riceverà una pensione pubblica pari a circa il 50% dell’ultima retribuzione.
Chi andrà in pensione con le nuove regole si troverà nella necessità di colmare ciò che la previdenza pubblica non è più in grado di garantire. Da qui deriva l’importanza della previdenza complementare.

Chi rientra nel nuovo metodo di calcolo previsto dalla riforma del 1995?
– Tutti coloro che hanno iniziato a lavorare dall’ 1/01/1996.
– Chi al 31/12/1995 aveva meno di 18 anni di contributi rientra in un sistema di calcolo “misto” (metodo retributivo per l’anzianità maturata sino al 1995, metodo contributivo per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1996).
– Chi al 31/12/1995 aveva almeno 18 anni di contributi rientra nel vecchio metodo retributivo per la parte di contributi maturati fino al 31 dicembre 2011. I contributi successivi rientrano nel calcolo contributivo (recente riforma Fornero).

Per questi ultimi e solo per questi la previdenza privata oggi non rappresenta la fonte economica per garantirsi un tenore di vita adeguato al momento della pensione, ma una utile forma di investimento che consente di beneficiare di una contribuzione aziendale e di investire il proprio denaro a costi molto contenuti.

La contribuzione al Fondo ha cadenza mensile, decorre dal mese successivo a quello dell’iscrizione e si compone di 4 voci, previste dai CCNL di riferimento:

quota aderente;
quota azienda;
quota del Tfr “maturando”, cioè che matura dal momento dell’iscrizione in poi;
quota assicurativa, da gennaio 2007 per i settori chimico farmaceutico, abrasivi, GPL e coibenti, dal 2008 anche per le aziende del contratto del vetro, delle lampade e del minerario (la quota assicurativa è interamente a carico delle aziende).

Riepilogo Contributi
Contributo Lavoratore (% minima)
Contributo Azienda (% minima)
Contributo TFR per lavoratori di prima occupazione anteriore al 29/04/93
Contributo TFR per lavoratori di prima occupazione successiva al 29/04/93
Contributo copertura premorienza e invalidità

Chimico Farmaceutico
1,2%
1,65%*
33%
50%
75%
100%
100%
0,20%

Vetro
1,4%**
1,4%**
33%

100%
100%
0,20%

Lampade
1,5%
1,5%
33%

100%
100%
0,20%

Abrasivi
1,2%
1,65%*
33%
50%
75%
100%
100%
0,20%

GPL
1,2%
1,65%*
33%
50%
75%
100%
100%
0,20%

Coibenti
1,2%
1,65%*
33%
50%
75%
100%
100%
0,20%

Minero Metallurgico
1,2%
1,7%

50%

100%
100%
0,20%

* Diventerà 0,85 % a decorrere dal 01/01/2014 – Lo 0,20 % rimarrà invariato.

Le percentuali indicate sono quelle minime stabilite dai CCNL dei settori indicati. Le aziende, attraverso la contrattazione interna, possono prevedere condizioni di maggior favore.
Al momento dell’iscrizione, nella compilazione della scheda di adesione, è possibile optare per il versamento del SOLO TFR. In questo caso non si avrà diritto al contributo aziendale e al contributo assicurativo.
Il contributo aderente e il contributo azienda vengono dedotti dall’imponibile fiscale direttamente attraverso la busta paga.
In aggiunta ai 4 versamenti obbligatori, il dipendente ha la facoltà di versare una quota volontaria. Nel caso intenda avvalersi di tale possibilità comunicherà all’ufficio del personale l’importo volontario che intende versare e gli verrà trattenuta mensilmente la quota corrispondente. Si segnala a tal fine che, ai fini della deducibilità fiscale dei contributi, il limite massimo del plafond è pari a € 5.164,57 annui.

N.B.
Da gennaio 2007, a seguito della Riforma attuata dal Dlgs. 252/2005, la scelta di portare il Tfr nel fondo pensione è IRREVERSIBILE.
Questo aspetto comporta che:
non si possa più riportare il Tfr in azienda.
non si possa diminuire la % di Tfr prescelta.
In questo senso è quanto mai necessario che la scelta di iscriversi al fondo sia consapevole!

CONTRIBUTO AZIENDALE

Ogni mese l’azienda, per previsione contrattuale, versa per conto del dipendente iscritto a Fonchim una contribuzione a proprio carico nella misura prevista dal C.C.N.L. di appartenenza.
Chi non si iscrive al Fondo, o si iscrive con il versamento del solo tfr, non riceve la contribuzione aziendale
Questa somma, dovuta solo nel caso di iscrizione al proprio fondo contrattuale, rappresenta un rendimento puro.
Chi non si iscrive al proprio fondo di categoria rinuncia, quindi, a dei soldi che la contrattazione gli aveva destinato.

VANTAGGI FISCALI
I contributi versati alla previdenza complementare sono dedotti dall’imponibile fiscale, quindi vengono sottratti alla tassazione Irpef ordinaria applicata in busta paga.
La deduzione fiscale è effettuata direttamente dall’ufficio del personale, evitando in tal modo qualsiasi incombenza di dichiarazione fiscale.

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
È possibile incrementare la propria posizione contributiva tramite un contributo volontario, totalmente a carico del dipendente.
L’associato comunica al proprio ufficio del personale la volontà di versare una contribuzione aggiuntiva, indicandone l’importo o la % rispetto alla retribuzione.
L’ufficio del personale provvederà ad effettuare la trattenuta in busta paga e verserà la somma al Fondo.
La contribuzione volontaria può essere attivata, sospesa o variata in qualsiasi momento, a discrezione dell’associato.
La sezione dei video riporta brevi filmati esplicativi utili a comprendere i vantaggi della contribuzione volontaria.

INVESTIMENTI AFFIDABILI
I fondi pensione hanno finalità previdenziali, cioè di tutela del tenore di vita dei soci al momento del pensionamento. Ciò si riflette sulla natura degli investimenti finanziari, che non devono assumere carattere speculativo.
Il fondo, come si può vedere nella sezione specifica, effettua gli investimenti attraverso gestori professionali, con cui stipula apposite convenzioni, secondo logiche previdenziali e con un’opportuna diversificazione sia degli strumenti acquistati, sia dei mercati di riferimento.

COSTI CONTENUTI
I costi rappresentano una voce da tenere seriamente in considerazione nella valutazione di una forma di investimento.
Più le commissioni sono elevate, più il capitale accumulato verrà decurtato, andando a limitare anche i vantaggi generati da un buon andamento degli investimenti.
Fonchim, in quanto associazione senza scopo di lucro, non ha alcun interesse ad addebitare spese al di fuori di quelle strettamente necessarie alla gestione amministrativa.
Nel confronto con le forme pensionistiche complementari di “mercato” il fondo offre dei vantaggi oggettivi in termini di costi.

COLLABORAZIONE DELL’AZIENDA AL FONDO

I fondi contrattuali hanno un valore aggiunto apparentemente poco visibile, ma di assoluto rilievo. La natura contrattuale di questi fondi consente la collaborazione operativa delle aziende, fattore che sollevai dipendenti dall’onere di dovere seguire costantemente la gestione della propria posizione.
Tutte le operazioni contributive e le relative deduzioni fiscali, vengono effettuate dall’ufficio del personale della propria azienda.
Ogni dipendente, una volta deciso di iscriversi, deve solo apporre la firma sul modulo di adesione.
Da quel momento in poi si potrà limitare a controllare la propria posizione sul sito internet, a leggere l’estratto conto annuale e le comunicazioni che Fonchim invia periodicamente agli associati.

ASSICURAZIONE VITA E INVALIDITÀ
Grazie alle determinazioni assunte progressivamente dai C.C.N.L. di riferimento, tutti gli iscritti a Fonchim godono di una copertura assicurativa in caso di premorienza o invalidità, finanziata integralmente dalle aziende con una contribuzione aggiuntiva pari allo 0,2% della retribuzione valida ai fini del calcolo del Tfr.
Per iscritto al Fondo, ai fini della citata copertura, si intende l’associato che, oltre a quote di Tfr maturando, versi a Fonchim una contribuzione a proprio carico almeno nella misura minima prevista dai C.C.N.L. di appartenenza.
Come funziona la polizza?
IL senso dell’assicurazione è integrare i mancati versamenti non effettuati dal lavoratore dal momento del decesso o dell’invalidità fino al compimento del 60^ anno di età. La base di calcolo dell’indennizzo sarà la retribuzione annua lorda (RAL) percepita dall’Assicurato negli ultimi 12 mesi antecedenti all’evento. In assenza di un’annualità completa di retribuzione si farà riferimento alla media delle mensilità percepite dall’Assicurato rapportate ad anno.
La polizza copre il 17% della retribuzione dell’associato, per tutti gli anni mancanti al 60 anno di età, con un minimo del 100% della retribuzione di un anno.
Per i lavoratori con più di 60 anni di età l’indennizzo sarà pari al 100% della retribuzione lorda di un anno lavorativo.

FONCHIM PER I DIPENDENTI DEI SETTORI CHIMICO, CHIMICO/FARMACEUTICO, DELLE FIBRE CHIMICHE, ABRASIVI, LUBRIFICANTI E GPL.

Nell’Accordo di rinnovo del CCNL chimico farmaceutico siglato il 22/9/2012 è previsto che le imprese forniscano al dipendente nuovo assunto il Modulo Dichiarazione Espressa della volontà di aderire ai fondi settoriali Faschim e Fonchim
Nel documento “Dichiarazione espressa di volontà”, per agevolarvi, troverete tutto ciò che serve in un unico file contenente:
il modulo dichiarazione espressa della volontà di aderire ai fondi settoriali
un documento promozionale di Faschim e la modulistica per l’iscrizione (per tutte le informazioni potete contattare Faschim)
un documento promozionale del fondo e la modulistica per l’iscrizione
Qualche precisazione:
A cosa serve il “Modulo Dichiarazione Espressa” previsto dal CCNL?
Il modulo ha lo scopo di far esprimere al dipendente neoassunto la propria intenzione di iscriversi o non iscriversi, avendo preso visione della documentazione informativa e dei vantaggi previsti per lui da ognuno dei due fondi settoriali.
N.B. Il dipendente, per quanto riguarda il fondo, deve comunque compilare i moduli governativi entro 6 mesi, come previsto dalla normativa sul Tfr (Dlgs. 252/2005).
L’impresa cosa deve fare?
L’ impresa deve consegnare il modulo al dipendente neoassunto, insieme alla ulteriore documentazione che i Fondi hanno predisposto. Il dipendente deve riconsegnare all’impresa il modulo compilato e firmato.
N.B. Il dipendente, per quanto riguarda il fondo, deve comunque compilare i moduli governativi entro 6 mesi, come previsto dalla normativa sul Tfr (Dlgs. 252/2005).

Il lavoratore cosa deve fare?

Il dipendente neoassunto, dopo aver preso visione delle informazioni su Fonchim e dei documenti previsti dalla legge (Statuto, Regolamento, Nota Informativa e Progetto Esemplificativo) deve indicare sul modulo per ognuno dei due Fondi la propria volontà di iscrizione o no, firmare e riconsegnare il modulo alla propria impresa. Se vuole iscriversi al fondo può farlo compilando il modulo iscrizione dipendente e consegnandolo all’impresa. Ricordiamo che per iscriversi a i due Fondi è sempre necessario che ci siano i requisiti per l’iscrivibilità (durata contratto/periodo di prova).
N.B. Il dipendente, per quanto riguarda il fondo, deve comunque compilare i moduli governativi entro 6 mesi, come previsto dalla normativa sul Tfr (Dlgs. 252/2005).
La sottoscrizione del Modulo Dichiarazione espressa di volontà di aderire significa essere iscritti a Fonchim
Ricordiamo all’impresa che l’effettiva iscrizione al Fondo avviene nel momento in cui la stessa invia la scheda di adesione al Fondo.

PER I DIPENDENTI DEGLI ALTRI SETTORI
Basta compilare la Scheda di Adesione dipendente e consegnarla all’ufficio del personale della propria azienda, dopo avere preso visione della documentazione informativa del Fondo (Statuto, Regolamento, Nota Informativa e Progetto Esemplificativo).

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Cosa accade dopo che mi sono iscritto?

Di norma, entro due mesi dalla ricezione del modulo, il Fondo invia al nuovo associato una lettera di benvenuto, con i dati riepilogativi dell’iscrizione. Inoltre, con questo primo contatto, l’aderente riceve un id utente e una password: gli serviranno per entrare nell’area riservata del sito e tenersi aggiornato in tempo reale sulla propria posizione.

La natura contrattuale del fondo e la stretta collaborazione con le aziende associate generano un vantaggio operativo per tutti gli aderenti: tutte le trattenute dei contributi, la deduzione fiscale e i versamenti al Fondo verranno effettuati direttamente dall’ufficio del personale della propria azienda.

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