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Art. 27 – Premio variabile PMI

Le Parti, al fine di agevolare la diffusione, anche nelle PMI fino a 70 addetti, di un premio variabile, convengono di offrire alle stesse una formula di premio caratterizzata da semplicità applicativa in relazione alla particolare tipologia organizzativa di tali imprese.

La formula sarà resa operativa tramite accordo da realizzarsi tra Di­rezione aziendale e RSU o, in mancanza di quest’ultima, a livello ter­ritoriale con le Organizzazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sin­dacali territoriali firmatarie del CCNL.

Per le imprese che attiveranno questa opzione contrattuale non tro­veranno applicazione:

a)     l’articolo 8 lettera G) del CCNL relativo al premio presenza, in quan­to lo stesso premio e da intendersi conglobato nel nuovo premio variabile;

b)    la tabella di cui all’Appendice 2 del CCNL relativa al premio in cifra fissa sostitutivo del premio di partecipazione.

La scelta aziendale ha una valenza triennale ed e reversibile.

II premio annuale variabile viene definito in relazione all’andamento di due parametri:

1.   Fatturato medio per addetto (nell’ambito dell’accordo aziendale di cui al primo comma, ferma restando la scala degli importi e valori di cui alla tabella 3) tale parametro potrà essere sostituito dal Mar­gine Operativo Lordo per il quale potrà essere ridefinita unicamente la scala degli obiettivi),

2.  Assenteismo medio aziendale.

Nella tabella 1 sono individuati i valori base di riferimento del pre­mio variabile, ripartiti al 50% sui due parametri e riferiti alle fasce ca­tegoriali di inquadramento di appartenenza.

Nelle tabelle 2 e 3, vengono inoltre definite le scale degli obiettivi e i relativi importi in relazione ai due suddetti parametri.

Gli importi risultanti dall’andamento dei due parametri saranno ri­valutati in relazione alla effettiva presenza individuale al lavoro (tabella 4).

Ai fini del calcolo dei giorni di assenza si precisa che:

a)     devono essere considerate tutte le assenze non utili at calcolo del premio presenza di cui all’art. 8 lett. G del CCNL;

b)    le assenze superiori a quattro ore vengono a questi fini assunte pari a una giornata.

Tabella 1 – VALORI BASE DI RIFERIMENTO

Valori pari a 100

categorie

A/B

categorie

C/D

categorie

E/F

Assenteismo medio aziendale

350

275

200

Fatturato medio per addetto

350

275

200

Totale

700

550

400

 

Tabella 2 – SCALA ASSENTEISMO MEDIO

Giorni medi di assenza

% premio spettante

Fasce

categoriali

spettanti

Oltre 12

0%

 

 

 

NB

140

Fino a 12

40%

C/D

110

 

 

E/F

80

 

 

NB

210

Fino a 10

60%

C/D

165

 

 

E/F

120

 

 

NB

350

Fino a 8

100%

C/D

275

 

 

E/F

200

 

 

NB

420

Fino a 6

120%

C/D

330

 

 

E/F

240

 

 

NB

c       490

Fino a 4

140%

C/D

385

 

 

E/F

280

 

Tabella 3 – FATTURATO MEDIO PER ADDETTO

Obiettivo

premiospettante

Fasce

categoriali

Importispettanti

Oltre10%anno prec.

0%

 

 

AB

140

10°A, anno precedente

40%

CD

110

 

 

EF

80

 

 

AB

210

– 5% anno precedente

60%

CD

165

 

 

EF

120

 

 

AB

280

= anno precedente

80%

CD

220

 

 

EF

160

anno precedente

350

AB

 

+ inflazione

100%

275

CD

 

 

 

EF

200

= anno precedente

420

AB

 

+ inflazione +5%

120%

330

CD

 

 

 

EF

240

= anno precedente

490

AB

 

+ inflazione + 10% e oltre

140%

CD

385

 

 

 

EF

280

 

Tabella 4 – TABELLA PER LA RIVALUTAZIONE DEGLI IMPORT!RISULTANTI DALLE TABELLE 2e 3CON RIFERIMENTO

ALLA PRESENZA INDIVIDUALE

GIORNI DI ASSENZA*

COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

5 e oltre

1,0

" Le assenze superiori a quattro ore vengono a questi fini assunte pari a una giornata. Devono essere considerate tutte le assenze non utili al calcolo del premio presenza di cui all’art.8 lettera G del CCNL

A livello aziendale tra Direzione aziendale e RSU, o, in mancanza di RSU a livello territoriale, con l’intervento delle Associazioni indu­striali e delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL, si procederà alla definizione dell’accordo entro il mese di gennaio dell’anno di riferimento. Entro il mese di luglio successivo si realizzerà un incontro di verifica dell’andamento dei parametri. II premio spet­tante sarà erogato a consuntivo entro il trimestre successivo alla chiu­sura dell’esercizio dell’anno di riferimento.

II premio spettante sarà corrisposto:

a)     pro quota, ai lavoratori in forza al 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento e che abbiano avuto una presenza parziale in tale anno,

b)   ai lavoratori con contratto a termine secondo i criteri e le modalità definite nell’accordo sindacale aziendale.

Le Parti hanno inteso definire gli importi del premio variabile in sen­so omnicomprensivo tenendo conto, al momento della quantificazio­ne, di ogni incidenza; pertanto detto premio non avrà riflesso alcuno sugli altri istituti contrattuali e di legge diretti o indiretti di alcun genere. Le Parti si danno inoltre atto, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 c.c., che l’importo del suddetto premio escluso dalla base di calcolo del TFR.

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