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Art. 7 – Modalità per la ricollocazione dei lavoratori idonei

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Art. 7 – Modalità per la ricollocazione dei lavoratori idonei

Art. 7

(Modalità per la ricollocazione dei lavoratori inidonei)

In caso di sopravvenuta inidoneità al lavoro in orario notturno o alla mansione specifica il lavoratore sarà adibito ad altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili, applicando le vigenti previsioni contrattuali in materia di mobilità/passaggio di mansioni (artt. 5 e 6 del c.c.n.l.).

Nel caso in cui non fossero esistenti e disponibili all’interno dell’impresa mansioni equivalenti, al fine di salvaguardia del posto di lavoro e col formale consenso del lavoratore, resta ferma la possibilità di demansionamento su posizioni di lavoro esistenti e disponibili in altre categorie.

AI fine di agevolare la ricollocazione dei lavoratori sia internamente sia esternamente all’impresa, le parti considerano opportuna l’attivazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali, di adeguati percorsi formativi.


 

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