mercoledì 8 febbraio 2012

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Art. 12 - Trattamento Economico per la Pasqua

Art. 12

(Trattamento economico per la Pasqua)

Nella ricorrenza pasquale, in relazione alla particolare caratteristica di tale ricorrenza, verrà corrisposto a tutti i lavoratori l'importo di una quota giornaliera della retribuzione globale di fatto (1/25).

Specificità settoriali: ceramica e abrasivi

Il trattamento economico di cui sopra non trova applicazione.