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Art 22 Trasferta, CCNL Farmaceutico, Informatori

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Art. 22 – Trasferta

1) Ai fini di quanto stabilito dal presente articolo si considera in tra­sferta per servizio il lavoratore incaricato dall’impresa di prestare la propria attività at di fuori della sede di lavoro formalmente assegna­ta.

Al lavoratore in trasferta, l’impresa e tenuta a corrispondere:

a)     il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio con i normali mezzi di trasporto;

b)    il rimborso delle spese di vitto e di alloggio – nei limiti della normalità – quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;

c)  il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per I’espletamento della trasferta;

d)  un’indennità di trasferta pari al 50% della retribuzione giornalie­ra (1/25) di cui al punto 1) dell’articolo 15, se Ia trasferta dura oltre le 12 e sino alle 24 ore. Tale indennità viene ridotta at 20% quando l’invio in trasferta del lavoratore sia particolarmente fre­quente.

Se la trasferta dura pii:( di 24 ore, l’indennità di cui sopra viene cal­colata moltiplicando la percentuale dovuta della retribuzione gior­naliera per il numero dei giorni di trasferta, a tal fine si considera giorno di trasferta anche Ia frazione ultima di tempo superiore o pa­ri a 12 ore.

II trattamento di cui at punto d) assorbe anche l’eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla trasferta. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata del l’orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere remune­rate come straordinario.

Nel caso in cui il lavoratore venga inviato in trasferta per incarichi che richiedano la sua permanenza fuori dalla normale residenza, per periodi superiori ad un mese, l’indennità di cui al punto d) viene corrisposta, dopo il primo mese, nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%.

Qualora la trasferta non abbia comportato il pernottamento fuori sede, la retribuzione mensile di cui al punto 1) dell’art. 15, utile per calcolare le percentuali del 50% e del 20% di cui al punto d), dovrà essere considerata al netto della cifra di 232,41 euro.

L’indennità di cui al punto d) non fa parte della retribuzione a nes­sun effetto del presente Contratto e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi peraltro al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.

2) Per gli Operatori di Vendita in luogo delta normativa sopra prevista le imprese applicheranno le seguenti disposizioni.

La diaria fissa, escluse le spese di trasporto, costituirà ad ogni ef­fetto per il 50% parte integrante della retribuzione.

Nessuna diaria e dovuta all’Operatore di Vendita quando e in sede a disposizione dell’impresa, nella città ove egli risiede abitualmente. Qualora, però, durante i’anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto contrattualmente, gli sarà corrisposta una indennità per i giorni di mancato viaggio nella misura seguente:

a)     se ha residenza nella stessa sede dell’impresa, avrà un’indennità nella misura di 2/5 della diaria;

b)    se invece l’Operatore di Vendita, con consenso dell’impresa, ha la sua residenza in luogo diverso da quello ove ha sede l’impresa stessa, avrà diritto, oltre al trattamento di cui sopra, al riconoscimento delle maggiori spese sostenute per la eventuale permanenza nella città ove ha sede l’impresa, per la esplicazione dei compiti affidatigli durante II periodo in cui viaggia.

Qualora l’impresa non corrisponda la diaria, le spese sostenute e documentate dall’Operatore di Vendita per vitto e alloggio nell’espletamento della propria attività fuori delta città sede di depo­sito, di filiale o di residenza contrattuale, sempre che lo stesso non possa – per la distribuzione del suo lavoro – rientrare nella propria abitazione, saranno rimborsate nei limiti della normalità. Lo stesso criterio si applica a tutte le altre spese autorizzate dall’impresa.

Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, in sede aziendale saranno individuati tra Direzione aziendale e RSU i criteri da prendere a riferimento per la determinazione della misura dei rimborsi spese.

Specificità settoriali: Lubrificanti e GPL La presente regolamentazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

In luogo del trattamento previsto al punto d) del paragrato 1 (50%, 35%, e 20%), le aliquote da applicare sono rispettivamente il 25%, 15%, 10%.

In relazione all’applicazione dell’istituto contrattuale della trasferta, considerato il differente trattamento previsto per il personale addetto alle vendite, le Parti si riservano di riesaminare la materia in occasione della revisione della struttura classificatoria dei settori.

Chiarimento a verbale

Quanto sopra stabilito non modifica le intese aziendali che defini­scono condizioni per determinare il diritto all’indennità di trasferta.

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