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Art. 6 – Passaggio di mansioni e di qualifica

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Art. 6

(Passaggio di mansioni e di qualifica)

A) Passaggio di mansioni

In relazione alle esigenze organizzative aziendali il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti la sua categoria purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale del suo inquadramento.

In detta ipotesi, al lavoratore sarà riconosciuta la retribuzione relativa alle nuove mansioni per il periodo relativo alla loro effettuazione, se queste afferiscono alla categoria superiore.

L’esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per motivi che danno luogo alla conservazione del posto, non dà luogo al passaggio di categoria salvo il caso di conferma nella mansione a seguito di mancato rientro del lavoratore sostituito.

Il lavoratore che disimpegni continuativamente mansioni superiori alla propria categoria, sempreché non si tratti di sostituzione temporanea di cui al comma precedente, passa definitivamente nella categoria superiore dopo 3 mesi se disimpegni mansioni proprie delle categorie A, B, C; dopo 45 giorni se disimpegni mansioni relative alle categorie D, E.

Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal presente articolo il disimpegno delle mansioni di categoria superiore può essere effettuato anche non continuativamente purché la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di mesi 12 per il passaggio alla categoria A, di mesi 8 per il passaggio alle altre categorie.

Specificità settoriali: lubrificanti e GPL

Per i settori lubrificanti e GPL il 3º e 4º comma del presente articolo sono sostituiti dai seguenti:

“Il lavoratore che disimpegni continuativamente mansioni superiori al proprio livello, sempre che non si tratti di sostituzione temporanea di cui al comma precedente, passa definitivamente nel livello superiore dopo 3 mesi se disimpegni mansioni proprie dei livelli Q1, Q2, A, B, C; dopo 45 giorni se disimpegni mansioni relative ai livelli D, E, F, G, H.

Agli effetti del passaggio di livello previsto dal presente articolo il disimpegno delle mansioni di livello superiore può essere effettuato anche non continuativamente purché la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di mesi 12 per il passaggio ai livelli Q1 e Q2, di mesi 8 per il passaggio agli altri livelli.”.

B) Passaggio di qualifica

Ferme restando le anzianità convenzionali già definite sulla base della normativa di cui al c.c.n.l. 4 giugno 1998, a decorrere dal 12 febbraio 2002 in caso di passaggio di qualifica si farà riferimento alla effettiva anzianità aziendale agli effetti degli istituti contrattuali.


 

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