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Art_25_CCNL_Contrattazione_Aziendale, CCNL Chimico

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CAPITOLO VI

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Art. 25 – CCNL e contrattazione aziendale

Le Parti assegnano al CCNL un ruolo fondamentale e strategico non solo per l’evoluzione della normativa che regola i rapporti di lavoro del settore ma anche per lo sviluppo di relazioni e di politiche indu­striali funzionali alla crescita dell’impresa nel suo complesso. Le Parti sono impegnate a rafforzare e sviluppare il sistema di re­lazioni industriali settoriale per renderlo sempre più funzionale a mi­gliorare la competitività delle imprese e a rafforzare la professionalità dei lavoratori, l’occupazione e l’occupabilità.

In tale ottica, al fine di sostenere, anche a livello aziendale, un par­tecipativo modello di relazioni industriali finalizzato alla ricerca di so­luzioni condivise e ispirate alla discussione, al confronto ed al dialogo continuo e aderente alle effettive esigenze emergenti a tale livello, ter­m° restando quanto previsto net Capitolo I Parte II – relazioni industriali a livello aziendale – in materia di informazione, i1 CCNL affida alla con­trattazione di secondo livello Ia opportunità di prevedere, attraverso l’iniziativa delle Parti aziendali:

—    la costituzione di Osservatori aziendali (Capitolo I, Parte II, n. 3);

—    la realizzazione di iniziative in tema di Responsabilità sociale (Ca­pitolo I, Parte III);

—    gli strumenti di sostegno del reddito e dell’occupazione offerti dal CCNL (Capitolo I, Parte IV);

—    la utilizzazione del conto ore, anche con modalità collettive, per finalità e modalità aggiuntive a quelle espressamente previste dal CCNL (Art. 8, Iett. F).

—    la realizzazione di accordi per Ia sicurezza dei lavoratori e la salva­guardia degli impianti (Art. 45)

Fermo restando quanto sopra, le Parti hanno convenuto di riman­dare alla contrattazione aziendale:

—    la collocazione dei 28,5 giorni di riposo nell’orario annuo di lavoro dei lavoratori turnisti 3×7 e 2×7 (Art. 8, Iett. B, n. 3, 2° comma);

—    la definizione di modalità attuative per una diversa distribuzione dell’orario settimanale rispetto a quello in atto (Art. 8, lett. C);

—    la definizione di eventuali ulteriori ipotesi di prestazioni eccedenti o straordinarie, oltre quelle giustificate da necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico (Art. 8, lett. E);

—    la definizione del Premio di partecipazione (Art. 26);

—    la individuazione di criteri e modalità per I’applicazione delta con­trattazione secondo livello per contratto di apprendistato, con‑ tratto di inserimento, contratto a tempo determinato e prestatori di lavoro in somministrazione a tempo determinato (Art. 3, lett. A, B, C, D).

Le Parti confermano il loro impegno a rendere il CCNL e la contrat­tazione aziendale strumenti moderni e adeguati a rispondere alle nuo­ve esigenze delle imprese e dei lavoratori e sono impegnate per:

1)   una puntuale applicazione e gestione a livello aziendale delle nor­mative previste dal CCNL che sono e devono essere esigibili per entrambe le Parti aziendali nei termini e secondo le modalità indi­viduate e disciplinate dal CCNL,

2)     una contrattazione aziendale rispettosa delle regole e coerente con gli indirizzi e le linee guida definite a livello nazionale. In particolare le Parti sono impegnate a far si che i premi di parte­cipazione di cui all’art. 26 del CCNL siano strettamente collegati ai risultati di andamento economico e di produttività,

3)   una contrattazione aziendale nella quale si tenga in opportuna con­siderazione il tema della Responsabilità sociale in merito at quale potrà anche essere preliminarmente sottoscritto i1 Patto di Responsabilità sociale di cui alla Parte III del presente CCNL. In questo ambito tra le Parti aziendali potrà essere anche predispo­sto un piano concordato su base annua o pluriennale volto a de­finire iniziative tese a sostenere e sviluppare la Responsabilità so­ciale dell’impresa, con la individuazione dei tempi, delle modalità di realizzazione e del relativo monitoraggio. II piano di Responsabilità sociale e le iniziative concordate dovran­no essere trasmessi a cura delle Parti aziendali all’Osservatorio Na­zionale al fine di consentire l’opportuno monitoraggio e valorizzare le migliori esperienze realizzate, prevedendone la premiazione nell’’ambito della Giornata Nazionale Sicurezza Salute Ambiente. A tal fine le Parti si impegnano a definire apposite linee guida per agevolare la realizzazione di quanto sopra.

4)   la valorizzazione del ruolo del livello aziendale di contrattazione. In questo ambito, al fine di consentire alle Parti aziendali di cogliere condivise, specifiche opportunità e esigenze, utili a sostenere e/o migliorare la competitività dell’impresa e la sua occupazione in si­tuazioni di congiuntura particolari, e consentito di realizzare accordi temporanei in deroga alla normativa prevista dal CCNL. Tali accordi non comporteranno interventi sui minimi contrattuali e sui diritti in­dividuali irrinunciabili. L’effettiva operatività degli accordi e subordinata al parere di conformità della CNC (Commissione Nazionale Contrattazione) secon­do le modalità previste dal Regolamento definito dalle Parti stipu­lanti (appendice 4 del CCNL). Tale parere non sarà necessario con riferimento ad eventuali ac­cordi relativi al Conto ore e al Premio presenza (art. 8, lettere F e G) e alla Trasferta (art. 22) che dovranno comunque essere tra smessi a cura delle Parti aziendali alla CNC al fine di consentire I’opportuno monitoraggio.

Chiarimento a verbale

La procedure di cui sopra si riferisce esclusivamente alle deroghe in peius delle norme contrattuali nazionali e non riguarda eventuali ac­cordi di modifica di normative e trattamenti di miglior favore concordati a livello aziendale.

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