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Apprendistato Art. 3, del c.c.n.l. 12 febbraio 2002

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Art. 3

(Contratti di lavoro speciali)A) ApprendistatoPer la disciplina dell’apprendistatosi fa riferimento alle disposizioni di legge in materia. Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge, a decorrere dal 1º luglio 2001 valgono le norme previste dal presente contratto. Le disposizioni contrattuali (normative ed economiche) si intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente articolo, limitatamente, però, ai particolari aspetti in esse contemplate.

Periodo di prova

L’assunzione dell’apprendista ha luogo con un periodo di prova di quattro settimane; detto periodo sarà ridotto a due settimane quando si tratti di apprendista che nell’ambito di precedente rapporto abbia frequentato i corsi formativi inerenti il profilo professionale da conseguire. Il periodo di prova verrà computato sia agli effetti della durata dell’apprendistato, sia agli effetti dell’anzianità di servizio.

Durata dell’apprendistato

La durata del periodo diapprendistatononché l’impegno formativo esterno sono regolati dalla seguente tabella, sulla base della correlazione tra il profilo professionale da conseguire e il titolo di istruzione in possesso dell’apprendista:

Profili professionali Titolo di istruzione Formazione esterna Durata
Profili professionali relativi alle aree:
– ambiente, sicurezza, qualità;
– amministrazione/controllo;
– sistemi informativi;
– personale/organizzazione;
Titolo di istruzione
post-obbligo o attestato di qualifica professionale coerenti rispetto al profilo professionale da conseguire
60 ore annue 2 anni
– servizi vari;
– ricerca/tecnologia/sviluppo;
– progettazione del prodotto o servizio (ingegneria);
– logistica (servizi);
– manutenzione;
Titolo di istruzione
post-obbligo o attestato di qualifica professionale non coerenti rispetto al profilo professionale da conseguire
120 ore annue 3 anni
– commerciale/marketing/ vendite;
– produzione.
Titolo di istruzione dell’obbligo 120 ore annue 4 anni

Formazione

Per la formazione, sia esterna sia interna, salvo quanto previsto dai decreti ministeriali attuativi dell’art. 16 della legge n. 196/1997, l’impresa farà riferimento ai contenuti formativi e alle indicazioni relative ai moduli per la formazione esterna elaborati dalle parti e riportati in Appendice 12.

Tali moduli, hanno una durata di 120 ore e contenuti coerenti con il titolo di istruzione dell’apprendista ed il profilo professionale da conseguire in modo da consentire l’acquisizione delle conoscenze e competenze di base necessarie per adibire proficuamente l’apprendista nell’area di attività aziendale di riferimento. All’interno di ogni modulo ai contenuti a carattere trasversale sono dedicate da 42 a 56 ore mentre ai contenuti a carattere professionalizzante sono dedicate da 64 a 78 ore.

L’attività formativa potrà essere distribuita anche in modo non omogeneo nel corso di tutto il periodo di apprendistato, fermo restando il raggiungimento delle ore di formazione annua contrattualmente previste come media sugli anni di apprendistato. Nel caso di assunzione di apprendista che nell’ambito di precedente rapporto abbia già seguito moduli di formazione esterna previsti per lo stesso profilo professionale, l’apprendista sarà esentato dalla frequenza dei moduli già realizzati. La formazione dell’apprendista all’interno dell’impresa sarà seguita da un tutore che lo affiancherà al fine di rispondere efficacemente alle necessità connesse all’inserimento dell’apprendista nell’organizzazione aziendale e al raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna. Per la designazione del tutore l’impresa si attiene alle indicazioni di cui al D.M. 28 febbraio 2000, n. 22.

Trattamento retributivo

Il trattamento retributivo dell’apprendista viene fissato sulla base del minimo contrattuale previsto per la categoria E, secondo le percentuali della seguente tabella:

Durata dell’apprendistato Trattamento retributivo

 

1º anno 2º anno 3º anno 4º anno
2 anni 80% 90%
3 anni 75% 80% 90%
4 anni 70% 75% 80%  

Trattamento economico per malattia e infortunio

A far data dal 1º luglio 2001 in caso di malattia e di infortunio al lavoratore apprendista viene assicurato un trattamento economico pari a: – 60% della retribuzione prevista per i primi 3 mesi di malattia, computati sommando tutti gli Comunicati Stampa morbosi; – 30% della retribuzione prevista per i successivi cinque mesi di malattia computati sommando tutti gli Comunicati Stampa morbosi.

Raggiungimento della qualifica

Al termine dell’apprendistato l’apprendista sostiene le prove di idoneità previste dalle norme legislative e, in caso di esito favorevole, consegue il profilo professionale per il quale è stato assunto e il conseguente inquadramento contrattuale.

Specificità settoriali: lubrificanti e GPL

Per i settori lubrificanti e GPL, con riferimento al trattamento retributivo previsto per l’apprendista, ferma restando l’applicazione della tabella di cui al presente articolo, lo stesso viene fissato sulla base del minimo contrattuale previsto per il livello H.

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