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Art. 35 Permessi Interruzione Sospensione Lavoro, CCNL

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Art. 35

(Permessi)

A) Permessi non retribuiti

Sempreché ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze di servizio, la Direzione potrà concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta per sue esigenze, brevi permessi non retribuiti.

In tal senso costituisce giustificato motivo la richiesta di permessi non retribuiti avanzata dai lavoratori che abbiano a carico:

– familiari portatori di handicaps;

– figli di età inferiore ai sei anni.

La richiesta dovrà essere avanzata, documentandone la necessità, al superiore diretto con anticipo.

B) Permessi parzialmente retribuiti

A fronte di documentata esigenza di permessi per ragioni inerenti:

– familiari a carico portatori di handicaps;

– familiari a carico in condizioni di tossicodipendenza;

– necessità da parte del lavoratore proveniente da Paesi extraeuropei di raggiungere il luogo d’origine per gravi motivi familiari;

ove il lavoratore richiedente non abbia disponibilità di ferie nonché dei riposi a fronte delle ex festività e delle riduzioni di orario di cui all’art. 13 del presente c.c.n.l., le imprese provvederanno a retribuire tali permessi in ragione del 30% e fino ad un massimo complessivo nell’anno pari a 3 giorni di retribuzione.

Tale trattamento, non cumulabile con quanto eventualmente previsto in sede aziendale, nel caso di lavoratori con familiari a carico portatori di handicap, spetta in aggiunta a quanto previsto dall’art. 33 della legge n. 104/1992.

Per i lavoratori portatori di handicap si richiamano le disposizioni dell’art. 33 della citata legge n. 104/1992.

C) Permessi per donatori di midollo osseo

Il lavoratore donatore di midollo osseo, a fronte della relativa certificazione riceverà, per tre giorni di permesso a partire dal giorno della donazione, un trattamento integrativo di quello di legge, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione globale di fatto.

Nota a verbale

In materia di permessi si richiamano anche le norme di legge ed in particolare:

– D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

– legge 8 marzo 2000, n. 53 – “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”;

– legge 6 marzo 2001, n. 52 – “Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo”;

– legge 5 febbraio 1992, n. 104 – “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

– legge 26 giugno 1990, n. 162 – “Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”.

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