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Art. 54 Trattamento Fine Rapporto Risoluzione Lavoro

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Art. 54

(Trattamento di fine rapporto)

Per le risoluzioni del rapporto di lavoro, la retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma dell’art. 2120 cod. civ. è quella composta esclusivamente dai seguenti elementi:

– minimo contrattuale;

– indennità di posizione organizzativa (I.P.O.);

– scatti di anzianità ed elemento retributivo individuale;

– aumenti di merito ed altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale;

– indennità di contingenza ex legge n. 297/1982 fino al 31 ottobre 1994;

– indennità di turno (1), di alloggio, per lavorazioni nocive, di mensa;

– elemento aggiuntivo della retribuzione;

– premio di produzione (elemento retributivo scorporato per OO.VV.);

– compenso per lavoro discontinuo sino alle 48 ore settimanali;

– provvigioni, interessenze, cottimo;

– gli elementi suindicati corrisposti a titolo di tredicesima mensilità, di eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente nonché di preavviso o di indennità sostitutiva dello stesso.

Gli elementi suindicati saranno computati agli effetti della determinazione della quota annua anche nei casi di assenza dal lavoro previsti dal 3º comma dell’art. 2120 cod. civ.

II lavoratore in costanza di rapporto di lavoro può chiedere all’impresa per una seconda volta un’anticipazione sul trattamento di fine rapporto maturato per le causali previste dalla legge.

(1) Per i settori ceramica e abrasivi l’articolo è sostituito da quanto previsto in materia al Capitolo XIII del presente contratto.

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