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Misure a sostegno del reddito e dell’occupazione

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PARTE IV

MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL’OCCUPAZIONE

Le Parti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 25, punto 4, del CCNL e dalle relative linee guida in materia di strumenti utili a so­stenere e/o migliorare la competitività dell’impresa e la sua occupa­zione in situazioni di congiuntura particolari, convengono sulla neces­sità di favorire il sostegno dell’occupazione e del reddito nelle situa­zioni di difficoltà indotte da situazioni di crisi e dai relativi processi di riorganizzazione.

Le Parti, ferma restando l’utilizzabilità, in rapporto alle diversificate esigenze delle imprese e dei lavoratori, degli strumenti di legge in ma­teria, individuano i seguenti strumenti e percorsi che, in presenza di specifiche condizioni di compatibilità organizzativa ed economica per le imprese, potranno essere esperiti anche per integrare gli strumenti di legge e per favorire una gestione delle situazioni di difficoltà con ri­cadute occupazionali ispirata al principio della riduzione dell’impatto sociale delle eccedenze occupazionali.

La scelta degli strumenti e la loro priorità sarà quella individuate a livello aziendale in relazione alle caratteristiche specifiche ed alle esi­genze di equilibrio economico e degli assetti organizzativi.

1) Fondo bilaterale aziendale per il sostegno al reddito A livello di impresa potrà essere costituito un Fondo, gestito pari­teticamente dalle Parti aziendali, alimentato da risorse delle imprese e dei lavoratori secondo entità e modalità da definire dall’accordo aziendale.

II contributo da parte dell’impresa non potrà essere inferiore a quel­lo dei lavoratori e dovrà tenere conto delle prassi aziendali in atto.

Le iniziative finanziate dal Fondo dovranno essere finalizzate in di­rezioni funzionali all’occupazione e in particolare destinate:

—    ad integrare il reddito dei lavoratori durante i periodi di CIG o di contratti di solidarietà;

—    ad integrare il reddito dei lavoratori nel corso degli interventi di cui at successivo punto 5.

2) Gestione collettiva dei diritti relativi alla riduzione dell’orario e della prestazione annua

In rapporto all’entità delle eccedenze, alla tipologia del lavoro ed alla omogeneità e fungibilità professionale, le imprese e le RSU po­tranno concordare la realizzazione temporanea e reversibile di una ri­duzione collettiva dell’orario di lavoro utilizzando, sia per it personale giornaliero sia per quello turnista:

—    tutti i riposi e le riduzioni contrattualmente previsti;

—    i residui individuali di ferie, di conto ore e di riduzioni di orario non ancora fruiti;

—    le ferie eccedenti le quattro settimane.  

3)    Riduzioni di orario attraverso i contratti di solidarietà

L’eventuale ricorso temporaneo e reversibile a tali riduzioni di ora­rio, al di la delle condizioni oggettive richiamate al punto precedente, presuppone un equilibrio dei costi da ricercarsi anche con equivalenti riduzioni retributive.

II ricorso agli strumenti di incentivazione e sostegno offerti dalla legge attutisce l’onere economico per i lavoratori.

4)    Premio di partecipazione

Nell’ambito della contrattazione del premio di partecipazione in re­lazione al raggiungimento degli obiettivi concordati, le risorse rese di­sponibili dagli incrementi di produttività e redditività potranno in tutto o in parte essere destinate in direzioni funzionali all’occupazione (ri­duzioni di orario, ecc.).

5)    Interventi di riqualificazione  

Nella logica di prevenire e creare le condizioni per contenere i fenomeni di eccedenza, le imprese e le RSU possono avviare percorsi di riqualificazione per lavoratori che hanno professionalità da riquali­ficare sia per l’impiego all’interno sia per quello eventualmente esterno all’impresa.

Le Parti indicano lo strumento delta trasformazione temporanea in part-time del rapporto di lavoro degli interessati, nella fase della riqua­lificazione, purchè compatibile in termini organizzativi.

La conseguente riduzione retributiva pub essere attenuata con ini­ziative di solidarietà in rapporto alle specifiche esigenze anche attra­verso la messa a disposizione collettiva di risorse economiche di cui al precedente punto 1.

6)    Convenzioni per la cessione di beni o servizi ai dipendenti

Le Parti aziendali valuteranno l’eventuale adozione di strumenti di sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori, attraverso la individua­zione di convenzioni da stipularsi, ad esempio con asili nido, esercizi commerciali, istituti di credito e compagnie assicurative presenti sul territorio, al fine di offrire ai lavoratori la possibility di ottenere beni e servizi a condizioni vantaggiose.

* * *

Al di la degli strumenti a fronte delle specifiche eccedenze, una strategia di attenzione ai problemi dell’occupazione, nel rispetto della competitività delle imprese può, ad avviso delle Parti, essere concretamente realizzata attraverso:

—  la formazione e riqualificazione del personale;
—  una gestione attenta dei fenomeni di ricorso al lavoro eccedente e straordinario mediante le innovazioni apportate all’art. 8 del CCNL anche con l’utilizzazione del part-time e del contratto a termine, istituti questi particolarmente importanti sul fronte dell’occupazione e della soddisfazione di specifiche esigenze produttive;

—  la finalizzazione ad iniziative temporanee sul fronte dell’occupazio­ne, anche con interventi su regimi e quantity di orario, di quote dei premi di partecipazione, secondo intese da realizzare nell’ambito degli incontri per l’istituzione e l’aggiornamento dei premi stessi.

Nell’indicare le scelte di cui sopra e nel ribadire l’autonomia del li­vello aziendale nel valutarne la praticabilita, le Parti sono consapevoli della necessity di un’azione di orientamento e di aiuto nella soluzione di possibili problemi pratici e di interpretazione delle norme contrattuali e di legge.

A tal fine esse si impegnano, in sede di Osservatorio Nazionale, ad esaminare le esperienze the dovessero essere realizzate e a diffon­derne la conoscenza per far si the a livello aziendale possano svilup­parsi azioni coerenti con le linee strategiche e i percorsi sopra indica­ti.

Dichiarazione delle Parti stipulanti

Le Parti si impegnano a definire, nell’ambito della vigenza contrat­tuale, specifiche linee guida per la costituzione del Fondo bilaterale di cui al punto 1 della presente Parte, al fine di agevolarne la realizzazio­ne a livello aziendale.

Le Parti, valutando positivamente le previsioni legislative tese ad estendere ai lavoratori l’accesso al Fondo antiusura di cui alla Legge n. 108/1996, si impegnano, anche attraverso la definizione di apposite linee guida, a realizzare le opportune iniziative idonee ad agevolare ricorso da parte dei lavoratori a tale Fondo.


 

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